Se venite sanzionati avete diritto a fare una
dichiarazione e le 3 righe del verbale non
bastano.
Potete quindi stampare ciò che è scritto qui
sotto e allegarlo al verbale, e questo documento
non può essere rifiutato ad essere allegato al
verbale !
Nelle tre righe scrivete che state allegando la
vostra dichiarazione composta da numero X di
pagine…
Reso edotto il pubblico ufficiale (Nome e
Cognome) che la Costituzione prevede:
– Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei
casi stabiliti dalla legge.
– Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
– Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
NESSUNO può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in
NESSUN caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
– Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
– Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato
dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge, l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della
carcerazione preventiva.
Che la Legge 145/2001 (ratifica convenzione di
Oviedo) Capitolo 2 Articolo 5 prevede che:
Un intervento nel campo della salute non può
essere effettuato se non dopo che la persona
interessata abbia dato consenso libero e
informato.
Questa persona riceve innanzitutto una
informazione adeguata sullo scopo e sulla natura
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi
rischi. La persona interessata può, in qualsiasi
momento, liberamente ritirare il proprio
consenso.
Che la CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI
dell’UNIONE EUROPEA (CDFUE) Articolo 52 prevede
che:
Eventuali limitazioni all’esercizio dei
diritti e delle libertà riconosciuti dalla
presente Carta devono essere previste dalla
legge.
Che la CONVENZIONE EUROPEA per i DIRITTI
dell’UOMO (CEDU) prevede che:
Articolo 2:
Il diritto alla vita è
protetto dalla legge
Articolo 5:
Ogni persona ha diritto
alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà
Articolo 15:
le deroghe alle libertà e
ai diritti per stati di emergenza devono essere
proporzionate, temporanee e non incidere sui
diritti inderogabili
Che la DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI
UMANI (DUDU) prevede che:
– ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratellanza.
– ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Che l’Articolo 5 della
Legge n. 152 del 22 maggio 1975 prevede che: “E’
vietato l’uso di caschi protettivi, o di
qualunque altro mezzo atto a rendere
difficoltoso il riconoscimento della persona, in
luogo pubblico o aperto al pubblico. Questa
legge è inoltre stata resa più severa dalle
misure antiterrorismo del decreto-legge n. 155
del 2005.
Che l’Articolo 85 del
Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza
(R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), così recita:
E’ vietato
comparire mascherato in luogo pubblico.
Che le mascherine non sono mai state
obbligatorie, ledono la Legge e quindi ordinare
di metterle è reato penale per istigazione
Articolo 414 C.P.
Che i DIRITTI
vengono TRADITI dai
governi di tutto il mondo - anno 2020,
per le
epidemie inventate
Premesso che l’art 78 della Costituzione
italiana è chiarissimo:
NON possono essere SOSPESI i DIRITTI della
persona e la Costituzione in NESSUN caso di
"emergenza", ma solo in caso di GUERRA….
NON ESISTE NESSUNA LEGGE CHE IMPONE L’USO della
MASCHERINA e neppure potrebbe mai esistere, se
non VIOLANDO articoli di Legge 152/75 e art 85
Legge 155/2005 e di Costituzione esistenti.
Chi OBBLIGA una persona a coprirsi il volto con
un maschera o museruola, commette un REATO
PENALE.
NESSUN “dpcm”
decreti del presidente del consiglio dei
ministri, può
porre in deroga, né la Legge, né la
Costituzione.
Queste due Leggi (divieto di uscire in pubblico
mascherati o con ridotta possibilità di essere
identificati, NON SONO INVALIDATE e/o NON
DIVENGONO SECONDARIE a nessun dpcm !
CHIUNQUE INTIMI ad indossare sul volto una
mascherina, rischia una DENUNCIA per:
- Istigazione a delinquere: art.414 cpp.
- Abuso di autorità: art. 608 cpp.
- Violenza privata: art. 610 cpp.
- Procurato allarme: art. 658 cpp.
- Truffa aggravata: art. 640 ccp.
- Violazione dei Diritti umani: art. 3
- Violazione della Costituzione Italiana: art.
1,2,4,10,13,16,32,41,54,78
- Violazione del trattato di Oviedo: art. 5
Inoltre reso edotto il pubblico ufficiale che:
– sta obbedendo a ordini illegittimi derivanti
da provvedimenti illegittimi perchè le norme che
vincolano l’uso della mascherina (i vari DPCM e
Ordinanze Regionali e Sindacali) sono atti di
carattere amministrativo non aventi forza di
Legge e non possono derogare e/o sospendere
leggi di Stato vigenti e precedenti, la
Costituzione le Leggi Internazionali ed i
Diritti dell’uomo, Leggi di livello superiore ai
vari DPCM
– Lo stesso decretare è incostituzionale, dunque
illegittimo, ribadito da una recente sentenza di
un Giudice di Frosinone e ancor prima dalla
dichiarazione annuale della Consulta (i Giudici
Ermellini, Corte Costituzionale);
– L’agente che mi eleva VERBALE sta venendo meno
al giuramento SOLENNE sull’Osservare, rispettare
e far rispettare la Costituzione, la legge
suprema dello Stato e si trova, dunque, in una
situazione di totale DISONORE.
– Inoltre lo stesso verbalizzante si rifiuta di
darmi rassicurazioni, per iscritto, come è suo
preciso dovere, che la sanzione che mi sta
apponendo rispetti l’Ordinamento Giuridico
Italiano, Costituzione in primis e il Diritto
Internazionale generalmente riconosciuto a cui
la stessa Costituzione si sottopone, è conforme
al relativo art 10.
– Che l’invito a indossare la mascherina, da
parte dello stesso verbalizzante, potrebbe
essere riconducibile a reato di istigazione a
delinquere, per i motivi succitati.
– Che il comportamento del verbalizzante, che
sanziona può essere definito abusante, e,
dunque, il Magistrato potrebbe configurare ed
ipotizzare reato penale di abuso in atti d
ufficio.
– Che un Senatore della Repubblica (Bagnai) ha
dichiarato in Parlamento che da quando è stato
dichiarato il famigerato stato di emergenza, non
previsto dalla Costituzione, per i motivi
dichiarati dal PdC, sono stati e vengono ancora
violati ben 9 art della Costituzione, peraltro
con riserva assoluta di Legge.
– Che una Deputata (Sara Cunial) ha strappato,
in Parlamento, i Decreti del PdC, definendoli
carta straccia.
– Che un altro Senatore (Sgarbi) ha dichiarato
in Parlamento che il Governo ha mentito e
continua a mentire su tutta la faccenda relativa
al Covid 19.
– Che in una Repubblica Parlamentare, quando
sono lesi i diritti fondamentali dei cittadini ,
la riserva di Legge è prerogativa del Parlamento
che avrebbe dovuto e che dovrebbe legiferare
d’urgenza, non basta la conversione in Legge dei
vari decreti Legge, è incostituzionale, dunque
illegittimo.
– Che vari Giuristi in tutte le parti d Italia
si sono espressi e hanno condannato il
comportamento di Governo, Parlamento e PdR,
svoltosi e che stanno continuando ad operare
nella piena ILLEGALITÀ, sia nella forma che
nella sostanza.
– Che il PdR (Presidente della Repubblica) sta
venendo meno con il suo comportamento
irresponsabile al ruolo di Garante della
Costituzione. Che lo stesso è stato eletto con i
voti di 250 Parlamentari che lui stesso da
Giudice Costituzionale, insieme ai colleghi
Ermellini, ha dichiarato illegittimi, si
sarebbero dunque, dovuti dimettere.
– Che nella mia dichiarazione ci sono notizie di
reato a carico del verbalizzante perchè
rappresenta in questo momento lo Stato nella sua
deriva giuridico legale, e, dunque, deve essere
allertata la Procura della Repubblica di
competenza, dove il PM (Pubblico
Ministero) di turno sarà costretto
ad aprire un fascicolo a suo carico, e, per
conoscenza il suo diretto comandante, che dovrà
prendere provvedimenti immediati.
Reso noto tutto ciò il pubblico ufficiale che
procederà con la sanzione avrà quindi piena
responsabilità in sede civile e penale,
assumendosi ogni responsabilità personale
derivante da questa sua decisione e condotta.
Resto a disposizione per eventuali ed ulteriori
e mi rimetto alla legittima e solo a quella,
Autorita delle FdO.
Di questo verbale una copia sarà per me, una
copia sarà per il pubblico ufficiale e una copia
andrà in Procura.
FIRMA
(By Claudia Rigacci)
Gli illegali DPCM di
Giuseppe Conte, che impongono ai
lavoratori (agenti delle forze
dell’ordine compresi) di indossare
per ore la museruola,
VIOLANO la legge 81 (ex 626) sulla
sicurezza sul lavoro.
La legge 81 (ex 626)
antinfortunistica con decreti
legislativi approvati dal Ministero
della Salute, vieta l’uso prolungato
di mascherine.
“I lavoratori devono abbandonare
immediatamente l’area interessata,
cui possono accedere soltanto gli
addetti agli interventi di
riparazione ed ad altre operazioni
necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi
di protezione delle vie
respiratorie, messi a loro
disposizione dal datore di lavoro.
In ogni caso l’uso dei dispositivi
di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al tempo
strettamente necessario”.
Perché ?
Quando facciamo un respiro entrano
in gioco il diaframma e a volte i
muscoli intercostali.
Il diaframma è un grosso muscolo a
forma di cupola posto tra i polmoni
e l’addome. Muovendosi verso il
basso, espande la gabbia toracica e
provoca l’entrata di aria nei
polmoni. Le prime vie aeree (cioè la
bocca o il naso, e la gola) devono
essere pervie, cioè libere. Il
flusso d’aria può lasciare i polmoni
quando si rilassano i muscoli”.
L’aria inspirata va a finire nei
bronchi (le vie aeree dei polmoni) e
in milioni di alveoli (piccole
sacche di aria all’interno del
polmone); qui l’ossigeno è
trattenuto e trasportato all’interno
del sangue, mentre l’anidride
carbonica (CO2) è eliminata. Se non
c’è un adeguato scambio d’aria, per
un deficit della funzione dei
muscoli respiratori, allora
l’anidride carbonica e gli acidi si
accumulano e raggiungono un elevato
livello nel sangue, mentre i livelli
di ossigeno calano.
L’intero processo che muove aria
dentro e fuori i polmoni prende il
nome di ventilazione; se questo
processo non è sufficiente prende il
nome di ipoventilazione. Gli scambi
di gas che avvengono nei polmoni,
quando l’ossigeno è trasportato
dall’ambiente esterno nel sangue e
la CO2 è rilasciata dal sangue
nell’ambiente esterno, prendono il
nome di respirazione.
Quando sono sottoposti a un
esercizio fisico di una certa entità
i muscoli del corpo consumano più
ossigeno e l’aumento del metabolismo
produce più CO2, che quindi deve
essere eliminata. I muscoli
respiratori lavorano molto di più
durante un esercizio fisico intenso,
aiutandoci a respirare più
profondamente e ad aumentare il
numero di respiri al minuto. Questo
meccanismo serve per raggiungere
un’adeguata ventilazione e di
conseguenza per mantenere una
normale saturazione (cioè quantità)
di ossigeno e CO2.
Quindi niente mascherine sul viso
quando andate in giro in qualsiasi
luogo pubblico, anche perché
ricordiamo che la legge 152/75 del
Cod. Penale proibisce l’uso di
maschere sul viso, quando si è in
luogo pubblico !
Questa legge non è stata mai
abrogata, quindi coloro che vi
impongono di usarla, potete
denunciarli per “istigazione a
commettere azione illegale” per di
più su di una legge Penale !
Le multe per violazione dei DCPM (decreti) non
si pagano !
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Frosinone,
Est. Manganiello, con Sentenza n. 516/2020 del 15
luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020.
Il verdetto che fa giurisprudenza annulla un verbale
della polizia stradale di Frosinone dell’11 aprile 2020.
Già lo lo sapevamo che le sanzioni per violazioni delle
norme stabilite con i Dcpm non erano legali, ma
adesso lo ha stabilito anche un giudice e questo
significa che qualsiasi inosservanza di una condotta
(mascherine, guanti, distanziamento, ecc. non è
punibile in alcun modo.
TRASGREDITE ed osservate i
Diritti dell'Uomo e la
Costituzione Italiana, se
siete in Italia … se qualcuno vi fa una contravvenzione
stracciategliela in faccia e ditegli di informarsi !!! e
se volete agire legalmente denunciateli !
vedi:
-https://canestrinilex.com/risorse/sanzione-covid19-annullata-per-illegittimita-della-stato-di-emergenza-gdp-frosinone-51620/
-
https://www.teleuniverso.it/frosinone-lockdown-multe-illegittime-la-sentenza-del-giudice-di-pace/
Per difenderci Legalmente dai
trattamenti sanitari "obbligatori" fino alle fasulle
quarantene, gli strumenti di difesa non
mancano.
Oltre ai primari articoli dei Diritti Umani ed i
successivi articoli della
Costituzione It., la lettera del dott. Giuseppe
Lavra presidente OMCEO del 2017, è sicuramente preziosa:
"...un atto sanitario posto in essere in assenza di
consenso può integrare un illecito civile, penale e
deontologico."
Da stampare e tener varie fotocopie sempre sottomano.
Vedi:
Lavra-lettera-omceo.PDF
DISTANZIAMENTO e
Mascherine usa e getta nelle scuole, FOLLIA SENZA
LIMITI !
TOGLIAMO i bambini dale scuole prima che sia troppo
tardi !
Milioni di tonnellate di rifiuti. Prodotte dalla Fiat
degli Elkan: 13 milioni e mezzo di euro al giorno.
Guardate i conflitti di interesse… E facciamo appello ai
Sindaci per vietarle, come ha fatto il sindaco Sgarbi
nel suo comune.
E le mascherine ai peluche… per farle accettare ai
bambini ?
Il Governo è in mano ad ammalati mentali ?
L'accordo del Governo e FCA (ex Fiat) per la produzione
di mascherine chirurgiche... ovvero quelle obbligatorie
nelle scuole.
Buona visione e se ritenete opportuno, condividetelo:
https://www.youtube.com/watch?v=EApTOLgb9lU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ahG72Y-7jllWv3lG30UiiFXw4mzcolwpOs_vgXH3H3ce2k-1nfd0GPS4
ATTENZIONE:
I genitori che si chiedono se è veramente utile
vaccinare i propri figli, hanno difficoltà nel trovare
informazioni esaurienti ed obiettive, da parte delle
cosiddette "autorità
sanitarie"..., perché molto spesso, anzi sempre, non
ritengono soddisfacente la comunicazione offerta dai
Servizi Vaccinali delle ASL.
Infatti, è prassi comune dal parte dei medici delle ASL,
non dare informazioni in merito ai Vaccini !
Corrispondenza intercorsa
fra un cittadino e relativa
ASL di riferimento)
Leggere
prima di continuare, la pagina su:
Scuola e Vaccinazioni
NON FIRMARE MAI questo e nessun
altro Modulo ! (od
i moduli che le ASL presentano quando vi convocano per
le vaccinazioni)
Qui invece trovate il modulo da far firmare al medico
che vuole vaccinare i vostri figli !
Lettera con l'Istanza da inviare al Ministero della
Sanità, Ministro della Salute, ISS, AIFA, Consiglio
superiore di Sanita
PROMEMORIA
Ricordate che dovete SOTTRARRE allo stato,
l'amministrazione delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE che
hanno il COD. FISCALE, sia vostre, che quelle dei vs
figli !
Solamente
così
sarete LEGALMENTE al riparo di qualsiasi azione fatte
dal CRIMINALE stato e dei loro accoliti, per qualsiasi
problema....ma non sarete al riparo dalle violenza
fisica fatta su di voi che lo stato attraverso, vigili,
polizia, carabinieri, GdF, Eurogenfor, ecc.... può
effettuare, ma potrete denunciare quei soggetti che si
sono prestati alla violenza e chiedere anche a loro i
danni subiti !
Spedite le vostre PEC, inserendo
all'interno della stessa mail, le lettere che inviate ed
aggiungete come allegato, la stessa lettera firmata, ma
in PDF.
Se la spedite via R/R dovete inviarla senza busta in
forma di Plico !
-
IMPORTANTE:
come fare per inviare documenti via R/R o PEC oppure
meglio ancora via UNEP
https://www.studiocataldi.it/articoli/30949-atti-giudiziari-e-raccomandate-i-nuovi-moduli.asp
http://www.forumpa.it/pa-digitale/documenti-il-futuro-europeo-della-pec-necessarie-nuove-regole-tecniche
I servizi elettronici di recapito certificato
hanno comunque degli effetti giuridici a livello
degli Stati membri della UE in conformità
all’articolo 43 dell’eIDAS.
Ai dati inviati e
ricevuti mediante un servizio elettronico di recapito
certificato non possono essere negati gli effetti
giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti
giudiziali per il solo motivo della loro forma
elettronica o perché non soddisfano i requisiti del
servizio elettronico di recapito certificato
qualificato.
I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico
di recapito certificato qualificato godono della
presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali
dati da parte del mittente identificato, della loro
ricezione da parte del destinatario identificato e di
accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della
ricezione indicate nel servizio elettronico di recapito
certificato qualificato.
Quando volete certificare
i vostri documenti affinché divengano ATTI PUBBLICI ed
abbiano ancora più valore anche in giudizio, dovete
utilizzare questo Iter:
Spedite
i Vs documenti firmati timbrati ed Apostillati,
a mezzo
UNEP:
Preparate il Plico od i vari plichi da spedire con i
vari destinatari e recatevi all'Ufficio notificazioni,
esecuzioni e protesti (in sigla, UNEP) che è l'ufficio
presente presso i Tribunali e le Corti italiane
all'interno del quale prestano servizio, tra gli altri,
anche gli Ufficiali Giudiziari (noti anche come messi
notificatori), i quali li consegneranno ufficialmente
come “atti pubblici”, ai vari destinatari. Così
i vostri
documenti divengono pubblici e dovrebbero anche essere,
se lo indicate dentro i documenti, pubblicati a tutti
gli effetti, nell’albo del Comune. Una precisazione,
messi notificatori e ufficiali giudiziari non sono la
stessa cosa. I primi possono solo notificare (anche
un vigile può essere un messo notificatore) , mentre
i secondi, oltre a svolgere le funzioni del messo
notificatore, si occupano di tutto il resto dell'iter,
comprese le esecuzioni forzate.
PROMEMORIA
Ricordate che dovete SOTTRARRE allo stato,
l'amministrazione delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE
che hanno il COD.
FISCALE, sia vostre, che quelle dei vs figli !
Solamente
così
sarete LEGALMENTE al riparo di qualsiasi azione fatte
dal CRIMINALE stato e dei loro accoliti, per qualsiasi
problema....ma non sarete al riparo dalle violenza
fisica fatta su di voi che lo stato attraverso, vigili,
polizia, carabinieri, GdF, Eurogenfor, ecc.... può
effettuare, ma potrete denunciare quei soggetti che si
sono prestati alla violenza e chiedere anche a loro i
danni subiti !
vedi:
RIFIUTO SANZIONI / MULTE
della
ASL
+ vedi anche:
SCUOLA e rispetto
dei Diritti umani e Costituzionali !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Da: ROBERTO IONTA
FATTA PEC
(Maggio 2017)
in PROCURA e vari Enti vaccinatori e
Ministeri della Salute e Pubblica Istruzione,
come prevenzione e per far vedere che
siete genitori responsabili e soggetti molto
attento alla salute di figli e nipoti !
-
ecco l'esempio, che potete copiare per Voi e la
vs famiglia
FATTA PEC AL
COMUNE (di domicilio) PER DEROGA ALLA
VACCINAZIONE PER ISCRIZIONE AL NIDO E INFANZIA.
FATELA ANCHE VOI SE VOLETE al Vs. SINDACO QUALE MASSIMA
AUTORITA' SANITARIA e SCOLASTICA. (esempio)
Oggetto: iscrizione al nido e all'infanzia in deroga al
decreto Lorenzin in caso di mancata vaccinazione -
13/06/2017
Da: ROBERTO IONTA
A:
protocollo@pec.comune.napoli.it
Egr. sig. Sindaco di
Napoli,
in riferimento al decreto legge sulla obbligatorietà
vaccinale che introduce la preventiva vaccinazione (o la
domanda e la successiva prova dell'avvenuta
vaccinazione) per la iscrizione sia al nido che alla
scuola della infanzia, con la presente e nella sua
qualità di massima autorità sanitaria locale come
previsto dall'art. 32 della legge n. 833/1978 e
dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, che può emanare
ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa
al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e
di igiene pubblica
Atteso
che ad oggi - a Napoli e provincia - non si ha alcuna
grave e conclamata epidemia di una delle malattie
ricollegabili alle 12 vaccinazioni di cui al decreto
Lorenzin, epidemia di cui Lei nella sua sopra richiamata
qualità dovrebbe essere al corrente con la presente
Chiede
di derogare al suddetto decreto legge per la iscrizione
scolastica per i suddetti gradi di istruzione sia perchè
atto governativo adottato senza alcuna necessità ed
urgenza (epidemica) e anche perché ancora non convertito
e, pertanto, in attesa di una "legittimazione" anche dal
parlamento.
Atteso
che l'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale che
favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico
sviluppo della personalità del bambino, ne promuove
l'autonomia e la socializzazione e che l'Asilo Nido è un
luogo di accoglienza e di cura, di gioco e di
apprendimento attivo. Offre, ai bambini e alle bambine
cui è rivolto, un'opportunità unica di crescita e di
stimolo alle potenzialità affettive, sociali e
cognitive.
Atteso
che la Scuola dell'Infanzia del Comune di Napoli
(riconosciuta paritaria dal Ministero dell'Istruzione),
concorre a promuovere la prima alfabetizzazione
culturale, lo sviluppo delle capacità di simbolizzazione
e la maturazione delle componenti affettive, sociali e
relazionali del bambino. La scuola dell'Infanzia
promuove l'integrazione dei soggetti provenienti da
altre etnie e riconosce la varietà delle culture come
valori.
Premesso tutto
quanto sopra la necessaria e preventiva vaccinazione (o
la domanda) verrebbe a pregiudicare il servizio
educativo che il comune deve garantire ai propri
cittadini e che ad oggi non si evidenziano epidemie che
rendano necessarie tali vaccinazione si insiste affinchè
vengano accettate le domande di iscrizione senza la
preventiva vaccinazione neanche in forma di domanda e
senza alcuna conseguenza per i genitori inadempienti.
si attende gentile e sollecito riscontro anche se vi
siano o meno epidemie oggi a Napoli e provincia.
distinti saluti
avv.
Roberto Ionta
PROMEMORIA e
CONSIGLIO IMPORTANTE
Potete fare una
Legale Rappresentanza (L.R.- LR) anche per i Vostri
figli, solo se essi non hanno ancora compiuto il
18esimo anno di età con le stesse modalità della vostra
(se l'avete gia fatta), immettendo all'interno che siete
il Legale Rappresentante della Persona/e fisica/che,
dal/i nome/i - nominata/i: (Nome e Cognome).... di tutti
i vostri figli + la loro
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA = COGNOME e NOME (scritto in MAIUSCOLO),
in modo che siate solo VOI a proteggere e
tutelare per ogni cosa,
i vostri figli, anche per le cure sanitarie del "presunto
stato", e/o per non fare i
pericolosi
Vaccini,
...e poi scrivete via PEC o R/R le 3 Lettere qui
indicate.
Anche perché, se ci fate caso, la vaccinazione viene
richiesta sulla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA e voi NON
siete e non dovete identificarvi in essa, in quanto è
solo un TRUST (azienda fiduciaria) e non siete voi !
Ricordate che dovete SOTTRARRE allo stato,
l'amministrazione delle vs FINZIONI PERSONE GIURIDICHE
che hanno il COD. FISCALE, sia vostre, che quelle dei vs
figli !
Anche nel
caso di genitori separati tenere presente questo
articolo di Legge:
Art 337 ter del Codice Civile
: “La responsabilità
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, un Giudice può stabilire che
i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente”.
Qui invece trovate il modulo da far firmare al medico
che vuole vaccinare i vostri figli
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA
IMPORTANTE
Leggete qui i
riferimenti alle Leggi sui vaccini:
https://docs.google.com/document/d/1dettP6r-m3X5iDjppYTBgXnVrEwme6zu4eL-IO-npl8/mobilebasic
La richiesta di
informazioni SOSPENDE l'obbligo di vaccinazione dei
figli
Tale richiesta
di informazioni, evidenzia il T.A.R. si dimostra
sussumibile nel novero degli obblighi informativi
disciplinati dall'art. 2 del decreto legge n. 73/2017 (conv.
in legge n. 119/2017) il cui comma 1 stabilisce che "A
decorrere dal 1° luglio 2017, il Ministero della salute
promuove iniziative di comunicazione e informazione
istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza
delle disposizioni e per promuovere un'adesione
volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal
Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché per
diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le
professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni"
Pertanto, per il
Tribunale tale richiesta appare coerente con le
previsioni legislative dettate in materia di adempimento
dell'obbligo vaccinale. La struttura sanitaria
competente dovrà dunque assolvere la sollecitazione
informativa lei rivolta e a tale assolvimento dovrà
necessariamente seguire il completamento del percorso
vaccinale avviato dagli stessi genitori.
In via
cautelare, fissando puntualmente i termini entro cui
l'A.S.S.T. dovrà riconvocare i genitori ai fini del
prosieguo dell'iter vaccinale, il T.A.R. fissa Camera di
Consiglio al 9 maggio decidendo di sospendere, nel
frattempo, l'efficacia del provvedimento avversato,
ovverosia quello con cui il Comune aveva negato
l'accesso del minore al nido.
vedi anche:
https://www.studiocataldi.it/articoli/29923-vaccini-la-richiesta-di-informazioni-all-asl-sospende-l-obbligo.asp
Da tenere in
considerazione:
Quanti genitori
hanno ricevuto
"atto
amministrativo"
di
sospensione/diniego
d'accesso per il
proprio figliolo
dalle scuole
comunali o
statali ?
Vi siete accorti che
l'atto amministrativo è a nome del minore e viene
decretato un ordine a nome dello stesso ?
Ai genitori viene solo notificato. è al minore che viene
impedito l'accesso scolastico, non viene impedito ai
genitori di portare il figliolo a scuola.
Non solo quell'atto non andava emesso perché non esiste
sospensione dai 0-6 anni in nessun termine di Legge
vigente, ma viene fatto ad un minore che, fino ai 13
anni, non è perseguibile penalmente, quindi non potrebbe
rispondere all'articolo 650 del codice penale che ci
dice: "Chiunque non osserva un provvedimento
legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o
di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è
punito, se il fatto non costituisce un più grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a
duecentosei euro".
Avete mai visto una galera tipo baby parking ? No vero ?
è perché non esistono.
Non siamo noi genitori i destinatari del provvedimento
quindi non dobbiamo essere noi "segnalati in procura"
dai dirigenti, perché noi genitori siamo responsabili
del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori
ma non ci accolliamo i loro reati.
Se nostro figlio di 6 anni ruba una bicicletta, noi
genitori pagheremo i danni ma non andiamo in galera per
furto. Chiaro così ?
Cioè i dirigenti scolastici fanno dei veri illeciti nei
confronti dei nostri figli, ci consegnano fogli che non
potrebbero fare e vorrebbero farci credere che siamo noi
genitori quelli in difetto e quelli da denunciare.
Capito come funziona ?
Mi sa che anche queste segnalazioni vengano fatte solo
per spauracchio ai genitori e, come sempre, hanno
l'effetto sperato dato che giocano sulla nostra
ignoranza.
(Non ho messo apposta le "scuole" private e le
paritarie, perché esse NON possono emettere un atto
amministrativo, non sono pubbliche amministrazioni ma
sono privati. Non ci si rivolge ai TAR.
Non saprei neanche definirlo esattamente quel foglio, se
non violazione dei termini contrattuali sanciti con
l'iscrizione e violazione della privacy dichiarate nero
su bianco e che nessun genitore contesta)
Esci dalla paura. Combatti le ingiustizie. Apri gli
occhi
https://drive.google.com/file/d/19yg6qUUWjD_y_Z7quJjrIhBP8gTdMxU-/view
Art.
1454, Cod. Civile (Diffida ad adempiere).
Alla parte inadempiente l'altra può intimare per
iscritto di adempiere in un congruo termine, con
dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il
contratto s'intenderà senz'altro risoluto.
COSTITUZIONE ed istruzione dei figli:
La Costituzione stessa al titolo II Rapporti
Etico-Sociali all’art. 30 così si esprime: “E’ dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti. …..”.
All’art. 31 riconoscendo il ruolo centrale della
famiglia nell’assolvimento del suo compito di istruire
ed educare i figli si impegna ad intervenire in questo
ambito agevolando i vari passaggi in modo che ciò possa
avvenire:
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento
dei compiti relativi, ……” Nel quadro dell’etica della
convivenza, del rispetto dell’ambiente, e dei diritti
umani nei rapporti tra di essi l’art. 33 della
costituzione dice: “L’arte e la scienza sono libere e
libero è il loro insegnamento. …..”
Art 337 ter del Codice Civile:
“La responsabilità genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, un Giudice può stabilire che
i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente”.
Legge sul Consenso Informato
Il 31 gennaio 2018 è entrata in
vigore la Legge
22 dicembre 2017, n. 219,
contenente “Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento”.
Art. 3.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie
condizioni di salute e di essere informata in modo
completo,
aggiornato e a
lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi,
ai benefici e ai rischi degli accertamenti
diagnostici e dei trattamenti
sanitari indicati, nonché riguardo
alle possibili alternative e
alle conseguenze dell'eventuale rifiuto
del trattamento sanitario e
dell'accertamento diagnostico o della
rinuncia ai medesimi.
Può rifiutare in tutto o in parte di
ricevere le informazioni ovvero
indicare i familiari o una persona di
sua fiducia incaricati di riceverle e
di esprimere il consenso in sua vece se il
paziente lo vuole. Il rifiuto o la
rinuncia alle informazioni e
l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario
elettronico.
Inoltre ripetiamo:
Non si possono fare le vaccinazioni senza il
consenso informato del genitori.
La comunicazione del 10 ottobre (2017)
dell'Ufficio Legale dell'OMCEO -
L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
di Roma - stabilisce in termini assai netti
che senza consenso informato dei genitori
non è possibile procedere alle vaccinazioni.
Rileva anche ufficialmente che si configura
un illecito civile, penale e deontologico da
parte del medico che procedesse a vaccinare
un minore senza un chiaro consenso informato
da parte dei genitori dello stesso.
Questa posizione rende chiare alcune cose:
a) I medici che abbiano attuato in passato o
che provino ad attuare in futuro
vaccinazioni su minori in assenza di
esplicito consenso informato dei genitori
dei bambini vaccinati o vaccinandi sono
passibili di denuncia in sede civile, penale
e presso il proprio Ordine di appartenenza.
b) Medici, scienziati o altre figure della
Pubblica Sanità che a vario titolo tentino
di forzare tramite minacce i genitori a
fornire assenso alle vaccinazioni senza
fornire tutte le adeguate informazioni,
fornendo informazioni inesatte o incomplete,
o peggio ancora che fingano di non
riconoscere aperto dissenso dei genitori
alla vaccinazione sono passibili di denuncia
in sede civile, penale e presso il proprio
Ordine di appartenenza.
Ricordo a tutti che è perfettamente legale e
vostro diritto registrare i colloqui con
medici, personale della sanità pubblica e in
generale qualsiasi interlocutore. Ricordo
che tali registrazioni sono legalmente
valide per dimostrare eventuali illeciti e
sostenere eventuali denunce in ambito
processuale. Ricordo infine che qualsiasi
tentativo di vietarle o impedirle è illegale
e passibile a sua volta di denuncia in sede
civile e se presenta rilievi di minaccia
anche in sede penale.
By Stefano Re
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BOZZA di:
LETTERA per la LIBERTÀ di SCELTA su
TEST SIEROLOGICI e VACCINAZIONI a SCUOLA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOpXMLThTeAccuH0uFKchfbtc80iKfe-xfO1PByytOQShY_g/viewform?fbzx=-1631277606046871282
Anche QUI trovare indicazioni utili:
https://rinascimentoitalia.it/fri-scuola-normale/
(qui trovate aiuto per i documenti da inviare alle
scuole)
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