SOVRANITA' INDIVIDUALE - 3
(Ritorna
SOVRANO
e non essere più suddito del
$ist€ma imperante
mondiale =
TRUST
schiavista
=
666, la Bestia)
Continua da ed in:
Sovranità Individuale
+
Sovranità Individuale - 1
+
Sovranità Individuale - 2 +
Sovranità Individuale - 4 (LR, Sovranità ed E.V.) +
Sovranità Individuale - 5 (notifiche ed altro) +
Sovranità Individuale - 6 +
Sovranità Individuale - 7
+
Documenti sulla Sovranità
DICHIARAZIONE delle NAZIONI UNITE sui Difensori dei
Diritti Umani
"Quando l’ingiustizia diventa "Legge", la RESISTENZA
diventa un DOVERE" ! - By
Bertolt Brecht
Tolto in sordina....un articolo delle
Costituzione Italiana...per SCHIAVIZARCI ancora di
più....
-
http://www.veja.it/2014/11/13/diritto-naturale-ribellione-larticolo-scomparso-dalla-nostra-costituzione/
DEFINIZIONE della
parola "STATO":
stato/nazione o
stato Persona
nomade sulla Terra e
quindi libera, infatti
noi non abbiamo
radici come i
vegetali, noi siamo
LIBERI di camminare
ovunque sulla terra,
condizioni
climatiche
permettendo o di
scorazzare come gli
animali terresti,
volare liberi come
li uccelli o di
nuotare liberi come
i pesci.
Lo stato (nazione) è
un ente, NON
vivente, quindi solo
virtuale, che per
convenzione e
seguendo le
indicazioni del
corpo della Persona
fisica umana,
chiamiamo stato, i cui
elementi costitutivi
il "corpo dello
stato", sono ed
è il
Popolo Sovrano, il
governo che lo
rappresenta, gli
"organi" che ne
permettono la
funzionalità, le
regioni/provincie
che ne costituiscono
il "tessuto", ed
"comuni"
rappresentate dalle
cellule del corpo, ed il
territorio, il
terreno, sul quale
vive quel Popolo,
cioè l'insieme dei singoli
individui Sovrani,
oggi solo sudditi
schiavizzati......
Ma lo "stato" è anche
definito e
definibile, come
"stato individuale =
stato persona", la
Persona fisica
umana, in quanto il
suo corpo contiene
gli "organi" svolgono
tutte le funzioni
atte al suo
sostentamento e
quindi alla sua
perfetta
funzionalità, perché
essa/o possa
corrispondere in
armonia e rispetto
con gli altri stati,
Persone fisiche
umane.
Inoltre lo "Stato
Persona" è un luogo
(il corpo fisico
della Persona umana),
territorio,
fisicamente
extraterritoriale
dai vari "stati", e
comunque vivente
sulla Terra, in
quanto esso Stato
Persona (Living
State), cioè la
persona fisica umana
libera e nomade, vi
cammina sopra e non
ha radici in essa, è
fuori totalmente e
fisicamente dallo
stato territorio
(nazione) nel quale
è ospite od è nato e
non ha le radici in
esso, ad esempio non
come gli alberi ed i
vegetali, ma gli
animali uomo
compreso si, perché
percorrono il
terreno della Terra
vi camminano sopra e
non hanno radici in
essa, sono quindi
extraterrestri e
quindi
extraterritoriali
dalle presunte
nazioni/stati
autonominatesi tali,
quindi gli "Stati
Persona Viventi", non
possono appartenere
a nessun stato
nazione, intesi come
comunemente si
intende, essi sono
residenti unicamente
nel proprio corpo e
quindi nel proprio
Stato/nazione
vivente, ma possono
avere domicili in
vari luoghi della
Terra, in quanto la
loro unica
"residenza" parola
che deriva da
"risiedere" e questa
da "sedere", parte
anatomica del corpo
fisico, cioè il
culo..., che è il
corpo fisco della
Persona
Stato/nazione
vivente umano,
Sovrano, libero e
quindi nomade sulla
Terra.
E la Legge alla
quale aderisce e
sottostà lo
Stato/Persona, è
quella dei
Diritti Naturali
che gerarchicamente
sono al sopra di
qualsiasi Diritto o
legge umana, e che
successivamente può
essere definita a
grandi linee
giuridicamente
parlando, come:
Diritto/Legge della
Terra,
La
frase "legge della
terra" è un termine
anche legale,
equivalente alla
latina
lex terrae,
o
legem terrae
nel caso
accusatorio, in
contrapposizione
alla "legge del
mare" (ovvero la
legge dell'ammiragliato/commercio),
ancora in parte utilizzata dagli
stati/nazioni
attuali,
che controllano
ed amministrano
tutte le FINZIONI
PERSONE GIURIDICHE
del Pianeta !
Ma noi Sovrani
dichiarati ed
autodeterminati, osserviamo i
Diritti Naturali,
Diritti dell'Uomo,
Diritto/Legge della
Terra,...e
ci rapportiamo ai
punti che ne
assicurano la
nozione/applicazione,
anche alla Common
Law,
purché sia consone
ai diritti naturali
e quindi anche
umani.
Vedi anche:
Accesso al valore di
Io Sono Persona
fisica nata
prePagata...riscoperto
dal
TRUST OPPT
Lo Stato persona/Nazione, Regno
Sovrano Libero, Ente
(Estero-extraterritoriale)
in e su Persona
fisica umana, nel
proprio Trust
estero,
autodichiarato, come
da Jersey Trust Law
e giurisprudenza
indicata, (documento
da
comunicare/notificare,
allo stato nel quale
si vive,
ben evidenziato e
formulato in questa
pagina
Lo
Stato/nazione
Persona vivente
fisica umana
(extraterritoriale
od estero, cioè
fuori dal
territorio, nazione,
ove siete nati), è
quel concetto
dottrinario del
diritto
internazionale
(accettato anche
dall'art. 10 della
Costituzione
Italiana e dalla
Legge ) e quindi
anche di quello
diritto
costituzionale
italiano, che
identifica lo
stato/Persona,
come un'entità
composta dal suo
corpo fisico,
composto dai suoi
organi
funzionali
fisiologici, con i
quali può
intraprendere
rapporti esterni con
gli altri
stati/Persone
fisiche umane,
individui di
diritto
internazionale
per sottostare ai
Diritti Naturali ed
Umani, così come
rapporti interni con
i vari organi
fisiologici del
corpo stesso, che ne
fanno parte.
In particolare lo
Stato/nazione-Persona
ha
capacità di agire
attraverso e con i
propri organi fisici
funzionali, in base
a un
rapporto organico,
che si differenzia
da quello di
rappresentanza per
la
bilateralità del
rapporto,
con gli altri
stati/Persona, cosi
come l'atto compiuto
da un determinato
organo
è imputabile
direttamente allo
Stato,
in quanto si
realizza
un'immedesimazione
fra l'individuo
persona fisica,
titolare dell'organo
(fisiologico), che
svolge uno o più
atti
e lo
Stato
stesso (il proprio
corpo fisico,
individuabile nella
personalità
acquisita dalla
mente), sul quale
ricadono gli
effetti.
Il concetto fa parte
del più ampio
concetto di
Stato-ordinamento
Gli organi statali
che compongono lo
Stato-Persona,
possono suddividersi
in:
- Individuali
(Sovrani
individuali, nomadi
quindi Liberi)
- Collegiali
- Complessi
Tratto con
precisazioni
dell'autore della
pagina, da:
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stato-persona&oldid=76177477
Perché seguire
questa linea anche
Legale dello Stato
Persona, libera e
nomade ?
Perché è l'unica
strada che può
portare alla
liberazione della
SCHIAVITU'
determinata, attuata
e gestita dallo
stato/nazione
geografica (lo stato
ove siete nati), in
quanto lo Stato
Persona è una entità
fisica
extraterritoriale,
extraGiuridica, anzi
preGiuridica, in
quanto la Persona è
nata Libera, prima
di essere sottoposta
alla giurisdizione
dello stato/nazione
geografica, nella
quale è nata, e ciò
è avvenuto quando i
suoi genitori hanno
firmato il
"Certificato di
nascita" e quindi
hanno demandato allo
stato/nazione
geografica,
l'amministrazione
della FINZIONE
PERSONA GIURIDICA
attribuita e creata
artificialmente
dallo stato /nazione
geografica, con il
Certificato di
nascita, ricevendo
anche il COD.
FISCALE che
identifica solamente
la FINZIONE PERSONA
GIURIDICA e mai la
Persona fisica
umana, nata
il...........
Quindi definirsi
giuridicamente
Stato/Persona
significa riprendere
possesso di se
stessi in modo anche
extraterritoriale,
come individuo
ospite della
nazione/stato nel
quale abita od ha un
temporaneo
domicilio, in modo
assolutamente
legalelistico.
Le frontiere degli
stati sono state
inventate per
soggiogare le
popolazioni e
dividerle dalle
altri viciniore e
per tenerle sotto
controllo non solo
amministrativo, ma
anche fisico.....
Quindi noi dobbiamo
uscire dalla
SCHIAVITU' attuando
questo vero ed unico
"Status" della
Persona fisica quale
Stato/nazionePersona,
cioè in sé
stesso, i cui
confini geografici
sono la sua persona
fisica stessa (la
Pelle) e quindi
NESSUNO può
invadere,
schiavizzare,
ferire, uccidere
un'altro
Stato/nazione/Persona,
neppure da parte
dello stato/nazione
(FINZIONE = ENTE
virtuale) ove si è
di fatto ospiti,
senza incorrere
giuridicamente in
gravissime
violazioni dei
trattati e leggi
internazionali.
Cosi ci si dichiara
Sovrani individuali
e quindi Reali, sia
come Titolo
nobiliare (il vostro
Nome e Cognome) e
finanziario, dato
che nasciamo
prePagati
e preGiuridici, che
come esseri viventi
veramente Reali,
cioè Persone fisiche
umane Viventi,
quindi individui
Sovrani, sopra ogni
cosa,ma sottoposti
unicamente alla
Legge dell'AmOr.
Mentre chi non si
rende conto della
propria sovranità,
rimane schiavo dei
prepotenti, infatti
è considerato un sub
umano incapace di
intendere e volere,
una FINZIONE PERSONA
GIURIDICA inerte
(merce) che è
schiava di chi
l'amministra, cioè
lo stato ove si è
nati o si vive, come
indicato nei
documenti che la
individuano, essendo
un Trust (azienda
individuale
fiduciaria)
amministrato dallo
stato nel quale è
stato registrato il
"certificato di
nascita" della
FINZIONE oppure
nello stato ove
avete il vostro
domicilio fin tanto
che non dichiarate
la vostra Sovranità
individuale, tant'è
che la FINZIONE
abbisogna di un
avvocato che lo
difenda al posto suo
in tribunale, mentre
il Sovrano si
difende da solo, al
massimo l'avvocato
può essere mantenuto
al proprio fianco
come un consulente
in giurisprudenza,
ma nulla di più,
esattamente come
fanno i Reali/re, i
quali hanno sempre
al fianco il
ministro/sacerdote
che lo consigliano
sul cosa e come fare
le cose che il
sovrano ha in mente.
Definizione della
parola Frontiera:
La "Frontiera" come
sfida, passaggio,
invenzione
convenzionale, linea
mobile e in continua
trasformazione fra
“Noi” e l’ “Altro”.
Progressivamente la
Frontiera ha perso
queste sue
connotazioni, ha
perso il suo
significato
etimologico e
concettuale
originario, l’idea
propria di essere di
fronte a qualcuno o
a qualcosa da
attraversare.
Attraverso sequenze
di luoghi e di tempi
vediamo la parola
"Frontiera" assumere
le sembianze di
giganteschi muri,
perdere la sua
naturale porosità e
diventare sempre più
sbarramento,
barriera,
demarcazione tra le
popolazioni umane
(non per quelle
animali che invece
rimangono sempre
libere...), che si
trasforma in una
prigione per
entrambe le parti,
per chi la subisce,
ma anche per chi la
erige che esercita
quindi una ulteriore
SCHIAVITU'.
Importante da
ricordare:
Tutte le Persone
fisiche umane
appartengono al
Popolo sovrano della
Terra, ciò significa
che noi siamo al di
sopra di tutte le
giurisprudenze/leggi
che gli umani che
controllano il
pianeta o le
nazioni, hanno
immesso e
codificato. Infatti
nella Costituzione
italiana nei primi 2
articoli parla
proprio del Popolo
Sovrano quindi di
noi Persone fisiche
umane che componiamo
questo Popolo, che è
un'insieme di
Persone fisiche
umano, ovvero di
essere viventi.
QUINDI
We the Poeple....Noi
siamo il Popolo
Sovrano e nessuno
può arrogarsi il
diritto di imporci
qualche cosa che sia
contro i nostri
Diritti naturali,
quelli della Terra,
Diritti Umani
scritti, Leggi a
favore di questi
diritti, anzi
dobbiamo ribellarci
assolutamente a
quelli che cercano
di abolire o
calpestare questi
sacri e santi
Diritti umani !
Ecco perché per
tutelarci dobbiamo
riprendere possesso
del nostro
individuale Trust
(FINZIONE PERSONA
GIURIDICA = COGNOME
e NOME, con il
relativo CODICE
FISCALE....e
sottrarre la sua
amministrazione al
presunto stato ove
nasciamo,
SEGREGANDOLO nel
nostro proprio
Trust, che trovare
più avanti in questa
pagina, da
personalizzare.
Vedi queste pagine preparate da un
avvocato italiano
-
http://dottdemetriopriolo.simplesite.com/
Perché dichiararsi Sovrani ?
- By
avv. Demetrio Priolo
Trust (cosa è ?)
+
Trust Sentenze
ed
indicazioni su di
esso, come
proteggersi da Terzi
https://www.marcoporcari.it/studio-legale/tempi-duri-per-chi-tende-a-negare-dignita-in-italia-al-trust-autodichiarato-cass-sez-tributaria-ordinanza-7-novembre-2018-15-gennaio-2019-n-734/
http://www.studiorizzuto.it/Trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione
lezione
07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-Trust
Da
registrare se
volete, nel
Jersey , non è
obbligatorio, ma
assolutamente da
NOTIFICARE nella
nazione ove vivete,
vedi:
Manuale d'uso
appropriato del
Trust
Con il nostro
"Living"
Trust
estero, quindi
extraterritoriale
ovunque si trovi,
camminante o
domiciliato in
qualsiasi parte
nella e sulla
superficie
terrestre, è
unicamente sotto la
giurisdizione della
Legge del Jersey
(Trust Law), la
cui bozza da
personalizzare si
trova qui sotto,
potete anche farvi
un
TRADE MARK - TM°
(marchio aziendale)
e facoltativamente
registrarlo come un
COMUNE marchio,
presso gli uffici
adatti oltre ad una
propria bandiera,
oppure creare una
BANCA centrale del
vostro "Stato
Persona/Trust
vivente estero", il
tutto sotto
i
Diritti naturali,
Diritto/Legge della
Terra,
Diritti Umani ed
in giurisdizione:
specificatamente
simile alla Trust
Law del Jersey,
recepita dall'italia
che con la Legge
italiana n°
L. 364 del 1989,
è specificatamente
riconosciuto.
In
questo cambio di
Status, voi
rinunciate anche
alla cittadinanza di
qualsiasi nazione
ove abitate, perché
divenite con esso,
cittadini della
vostra nazione/stato
a tutti gli effetti
Giuridici, come ben
evidenziato e
spiegato nel
documento del Trust
stesso che trovate
qui sotto indicato.
La Cassazione
precisa la linea:
Legittimo il Trust
(italiano)
"autodichiarato",
come in questo caso.
Con la sentenza del
26.10.2016 n. 21614
la Corte di
Cassazione (ITA)
torna ad occuparsi
della fattispecie
del cd. “Trust
autodichiarato”
ovvero del caso in
cui il soggetto
disponente ed il
trustee vengono a
coincidere nello stesso soggetto. La
sentenza appare di particolare
rilevanza in quanto ne sancisce la
legittimità e fissa nuovi principi
che rivedono precedenti orientamenti
giurisprudenziali e
dell’amministrazione finanziaria,
per
tutti i tipi di TRUST anche quelli
specifici del Jersey.
http://www.rivistadirittotributario.it/wp-content/uploads/2016/11/SCannizzaro_Sent_21614_2016.pdf
Promemoria
IMPORTANTE:
Niente Tasse di
trascrizione nelle
nazioni ove avete il
vostro domicilio, se
Segregate i vostri
beni in un Trust
estero
personale...(vedi
allegato1 da
preparare assieme al
vostro Trust), in
quanto un Trust
estero o non, NON è
un soggetto fiscale,
quindi NESSUNA
cartella delle
imposte per la
trascrizione sui beni
SEGREGATI nel Trust, può
essere inviata ad
esso..... (vedi
sentenza Italiana
della Corte di
Cassazione n°
10256/2020)
https://www.youtube.com/watch?v=AP9KcEX3OJ0&feature=youtu.be
La segregazione può
essere fatta anche
per i vostri figli
minorenni, per
salvaguardarli dalle
aggressioni
in-sanitarie
(Vaccini, prelievi
di organi,
DNA, tamponi,
mascherine, analisi,
ecc.) ed altro,
dello stato nel
quale vivete, con un
apposito: Allegato
2.
PROMEMORIA IMPORTANTE:
1- la lingua Italiana esige per correttezza grammaticale
che un Nome proprio ed un Cognome siano scritti con le
iniziali in Maiuscolo ed il resto in Minuscolo.
L'argomentazione vale per tutte le lingue di tutti i
paesi del Mondo occidentale.
L’art 6 del Cod. Civile indica anche come impostare Nome
e Cognome (giustamente prima il Nome del Cognome e che
NON sono permessi modifiche al Nome e Cognome)
2 - Nessuna legge Italiana né di altri paesi del mondo
obbliga a che il Nome e Cognome di un soggetto siano
scritti con Prima il Cognome e poi il Nome e neppure che
siano scritti in MAIUSCOLO sui documenti ufficiali (certificato
di nascita, carta di identità, passaporti, carte
sanitarie, ecc.); questa prassi è un reato ben
distinguibile dall'art 6 del Cod. Civile IT, perpetrato
dello stesso stato che lo ha promulgato....a
dimostrazione che gli stati sono schiavisti e fanno ciò
che vogliono, fregandosene dei loro sudditi
Vi ricordiamo anche che l'identificazione del
Individuo/Entità incarnata, vestito dell'IO
SONO, fatta di un corpo con Spirito, sangue, ossa,
con il "TRUST" (az. fiduciaria): PINCO PALLINO
(il
certificato di nascita,
Carta Identità -C.I., Patente, carta Sanitaria, ecc.)
e/o Passaporto nello Stato in cui vivete) come "entità
giuridica" (cioè FINZIONE, no Persona fisica
umana) sopra definita, deve essere RIGETTATA, cioè
disgiunta da Voi, perché è impossibile identificarsi in
un “pezzo di carta” privo di vita (un qualsiasi
documento di identità dello Stato nel quale vivete),
perché in realtà NOI esistiamo con la nostra ESSENZA di
ESSERI ETERNI INCARNATI, quali Persone fisiche umane,
uomini naturale ovvero esseri umani, nel tempo e nello
spazio, indipendentemente e ben al di la di un codice,
un NOME, una foto od un documento di carta o plastica o
chip....per
di più non da noi emesso..... ma del quale possiamo
riassumere-riprendere la proprietà, sottraendola allo
stato, con apposito documento:
Trust estero di diritto INTERNAZIONALE (Trust Law del
Jersey)
-
con
Autocertificazione di LEGITTIMO RAPPRESENTANTE =
TRUSTEE del proprio Trust estero e beneficiario dei
beni intestati alla FINZIONE GIURIDICA segregata in
esso, assieme ai beni ad essa ascritti e quindi possiamo
emettere e costituire il nostro personale Trust di
"diritto - giurisprudenza internazionale, precisamente
sotto la Trust Law del Jersey", del quale siamo e saremo
NOI gli unici Trustee e beneficiari (ed anche i
nostri figli indicati in esso) dei beni intestati al
Trust estero vestito ! Questo perché: Sentenza
Cassazione Civile n. 21614 del 26/10/2016 (Sui Trust
auto dichiarati, ma sotto giurisdizione italiana, ma non
vale per quelli esteri, sotto giurisprudenza
internazionale)
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-21614-del-26-10-2016
Riconoscimento Trust estero, in
particolare quello del Jersey:
https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
Di cosa si tratta
Una pronuncia recente merita segnalazione in materia di
TRUSTs; da una considerazione dell’istituto legata ad un
impiego per gli istituti molto personali e familiari si
passa con maggiore frequenza al riconoscimento di una
funzione raccordata all’ordinamento italiano. Esistono
vari precedenti in altre materie che danno ai TRUSTs,
oltre al riconoscimento nell’ordinamento italiano (Legge
364/89), valenza come istituto vivo in settori
imprenditoriali.
Art, 10 della Costituzione:
10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle
norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Il provvedimento di riconoscimento dell’opponibilità del
TRUST è stato adottato anche dal Tribunale di Reggio
Emilia dal dott. Giovanni Fanticini, con un’ordinanza
del 14 maggio 2007 (procedura esecutiva n. 200/2006),
che lo riconosce valido in sede di opposizione
all’esecuzione quando i beni, conferiti al TRUST,
vogliano essere aggrediti dai creditori.
Il giudice ha disposto la sospensione di un procedimento
esecutivo affermando che il TRUST interno, istituito
nella forma del TRUST autodichiarato, è legittimo ed
idoneo a SEGREGARE i beni destinati alle finalità del
TRUST nel patrimonio del disponente e con l’ordinanza è
stata disposta la sospensione del procedimento esecutivo
promosso non nei confronti di beni conferiti al TRUST,
ma per debiti personali del trustee.
La pronuncia del procedimento del giudice, sopra
indicata, è importante in quanto:
- riconosce legittimo il “TRUST interno”, istituito in
Italia da disponente italiano con nomina di un trustee
italiano, destinando al TRUST beni siti in Italia;
- riconosce la legittimità del “TRUST autodichiarato”,
istituito da un disponente che dichiara se stesso quale
trustee, finalizzando determinati suoi beni al
perseguimento di uno scopo;
- riconosce legittima la scelta della legge di Jersey
come legge regolatrice di un TRUST autodichiarato;
- dichiara che la segregazione dei beni conseguente
all’istituto del trust interno autodichiarato resiste al
pignoramento effettuato posteriormente.
La legge di Jersey (TRUSTs Jersey Law del 1984), poi
emendata dalla TRUSTs (Amendment) (Jersey Law del 1989),
dalla TRUSTs (Amendment No. 2) (Jersey Law del 1991),
dalla TRUSTs (Amendment No. 3) (Jersey Law del 1996) e
da ultimo dalla TRUSTs (Amendment No. 4) (Jersey Law del
2006) prevede la forma del “TRUST autodichiarato” che è
legittimo ed ammissibile nel nostro ordinamento, come
“TRUST interno”, idoneo a segregare, nel patrimonio del
disponente che ne è il Trustee, i beni destinati alle
finalità per le quali il TRUST è istituito.
La segregazione dei beni li rende non suscettibili di
pignoramento da parte dei creditori personali del
disponente – Trustee, che ha istituito il TRUST.
Nel caso in concreto, del procedimento, un creditore del
disponente Trustee, aveva pignorato i beni del TRUST
dopo la sua istituzione e l’ordinanza ha disposto la
sospensione del procedimento esecutivo promosso.
La “segregazione patrimoniale” è tratto saliente ed
essenziale del TRUST e, secondo l’art. 11 della
“Convenzione sulla legge applicabile ai TRUSTs e sul
loro riconoscimento”, adottata a L’Aja l’1/7/1985,
ratificata dall’Italia con la Legge 9/10/1989 n. 364,
costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un
TRUST costituito in conformità alla sua legge
regolatrice (art. 11).
Nel caso di specie, il trustee è disponente e trustee
del TRUST, istituito secondo la TRUSTs (Jersey Law) con
atto pubblico dell’11/3/2005, con cui sono stati
trasferiti al Trustee i cespiti, mobili e immobili, del
disponente (era stato istituito il TRUST e posto in
essere il negozio di dotazione patrimoniale al Trustee);
l’atto pubblico è stato trascritto nei Registri
Immobiliari prima del pignoramento immobiliare.
Altre
importanti info sul Trust Jersey, vedi QUI:
https://quartattenzione.net/jersey-trust/#.XfpZ3mTSI0N
https://www.sifir.eu/i-nuovi-obblighi-di-registrazione-dei-trust-uk/
- in UK (Gran Bretagna-Inghilterra)
Tratto dal doc.: "TRUSTS (JERSEY) LAW 1984"
-
che trovate qui:
https://www.jerseylaw.je/laws/current/PDFs/13.875.pdf
pag. 9
2 Esistenza di un trust
Un trust esiste quando una persona (nota come trustee)
detiene o ha conferito nella persona o si ritiene che
detenga o abbia conferito alla persona proprietà (di cui
la persona non è il proprietario per diritto della
persona) –
(a) a beneficio di qualsiasi soggetto (noto come
beneficiario) ancora accertato o esistente;
(b) per qualsiasi scopo che non sia a beneficio
esclusivo del fiduciario; o
(c) per il beneficio di cui al sottoparagrafo (a) e
anche per qualsiasi scopo menzionato nel sottoparagrafo
(b).
3 Riconoscimento di un trust dalla legge di Jersey
Fatta salva questa legge, un trust è riconosciuto dalla
legge di Jersey come valido ed esecutivo.
pag. 10
5 Competenza del tribunale
Il tribunale è competente se:
(a) il trust è un trust Jersey;
(b) un fiduciario di un trust estero è residente a
Jersey;
(c) qualsiasi proprietà fiduciaria di un trust estero
sia situata a Jersey; o
(d) l'amministrazione di qualsiasi proprietà in trust di
un trust estero sia svolta a Jersey.(Modificato)
PARTE 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE A JERSEY TRUST
7 Creazione di un trust
(1) Fatto salvo il paragrafo (3), un trust può nascere
in qualsiasi modo.
(2) Fatta salva la generalità del paragrafo (1), un
trust può nascere per dichiarazione orale, o per atto
scritto (compreso un
testamento o codicillo) o nascere per condotta.
(3) Un fondo comune può essere creato solo mediante uno
strumento scritto.
Quindi ecco come si prepara un
Trust Jersey autodichiarato, che può contenere tutte le
info /status/ ideologie/ pratiche e beni del disponente
e del trustee che si adegua ad esse.
Io Sono
(Nome e Cognome), quale
Persona fisica umana, ovvero uomo naturale e quindi
essere umano, ESISTO FUORI dal
SISTEMA (l'insieme dei vari TRUST che esercitano da
sempre lo
schiavismo sugli Uomini e gli Esseri Viventi) in
quanto mi manifesto in qualità di ESSERE UMANO, uomo
naturale, in questo corpo di carne ossa, sangue,
Spirito quindi come anima
Vivente, o
Persona Fisica umana.
Io Sono
(Nome e Cognome), quale
Persona fisica umana, uomo naturale, essere umano,
individualizzato, e sono quindi l' AMMINISTRATORE,
CUSTODE e SOVRANO del MIO ESSERE (inPersonificato)
su questa TERRA ed anche quindi del mio TRUST (il pezzo
di carta chiamato Carta di Identita/certificato
di nascita
=
UOMO DI
PAGLIA) e liberamente ho deciso di vivere in onore,
nel rispetto e
AmOre verso gli altri esseri viventi, quindi in
OBBEDIENZA dei Diritti e delle leggi NATURALI,
UNIVERSALI ed anche "Divine",
e affermo il mio ASSOLUTO DIRITTO di VIVERE nella LEGGE
del LIBERO ARBITRIO, in quanto LEGGE INSOPPRIMIBILE e
INALIENABILE da QUALUNQUE LEGGE in contrasto con quei
sacri principi naturali.
Pertanto, sono nel PIENO DIRITTO di RIGETTARE le
leggi del presunto "stato" in cui vivo e quindi in
quello Italiano denominato “REPUBLIC of ITALY”, in
quanto emanate senza il mio consenso esplicito e, come
attestato da quanto qui descritto, per opprimere e
schiavizzare, per ottenere questo nuovo STATUS di
Entità Libera, SOTTRAGGO l'amministrazione del mio TRUST
(FINZIONE PERSONA GIURIDICA = i miei documenti che il
presunto stato mi ha fornito e che ho pagato
acquistandoli), con un apposito documento di Legale
Rappresentante di FINZIONE e riprendo possesso della sua
amministrazione e ritorno ad essere il legittimo
Beneficiario essendo il Titolare Legale ed UNICO di
detta FINZIONE.
Pertanto Io sono nel Pieno
Diritto e Potere di rigettare anche la religione di
stato (es.
cattolica,
sbatezzandomi, per chi è stato da piccolo battezzato
in quella "chiesa"...
Continua QUI = come Sbattezzarsi
Commento NdR: Certo che questo sistema oltre ad essere
uno schiavista, truffatore con azioni mafiose, è anche
un povero mentecatto, perché chiede che la “FINZIONE
PERSONA GIURIDICA” =
UOMO DI PAGLIA (uomo
di paglia), che nei fatti é un PEZZO di CARTA o di
plastica, la CARTA DI IDENTITA', essa possa delegare e
nominare un avvocato e/o un curatore, amministratore, in
modo “legale”, ciò fa letteralmente sorridere….., ma
questi uomini che lavorano per conto del sistema
attuale, NON si rendono conto della ridicolaggine quando
affermano…. che un PEZZO di CARTA possa FORNIRE deleghe
a terzi…., …ma se questo fosse anche
possibile, è all’Essenza,
Io Sono,
quale reale Curatore che ne ha tutti i diritti ed al
quale la procura va data, ed a nessun altro !
Ma ciò quasi nessuno sa è che nella realtà ogni
soggetto nato sulla Terra, ha anche un suo
intrinseco valore che acquisisce alla nascita
sul nostro pianeta, tale da renderlo ricchissimo, valore
(finanziario=denaro) che dallo "stato" (territorio) nel
quale nasce gli viene sottratto, ma che è emesso a nome
della FINZIONE comunque, ma ed incassato e speso (meglio
dire sperperato) dallo stato o dagli amici degli
amici....per il fatto che tutti gli stati del mondo
praticano la
SCHIAVITU' !
- vedi:
Il NOME cosa è ? + l'UOMO
DI PAGLIA:
https://www.youtube.com/watch?v=RXFrBDI_DEw
definizione di:
FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
https://drive.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jNG14REhnajdZN00/view
PDF:
Ecco descritto in modo preciso come è nata la
SCHIAVITU', come viene perpetrata e come viene ampliata
dai CRIMINALI che controllano il PianEta
vedi anche:
https://docs.google.com/file/d/0B1zHVL1aFF3jTENMb1p3TThpNkU/edit?pli=1
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
Nel caso non lo sappiate, Vi portiamo a conoscenza
del fatto che ogni individuo è assoggettato a questo “sistema”
se identifica se
stesso con la “FINZIONE
PERSONA GIURIDICA” = (uomo
di paglia - COGNOME e NOME) del documento
identificabile come "carta di identità " (che è un pezzo
di carta o di plastica) o Passaporto (passare da un
porto...), che però lo inquadra al "Cestui Que Vie"
('TRUST' giuridico -dello stato nel quale si nasce -
alla base della nostra SCHIAVITU', la nostra dipendenza
dal sistema ed è tutto fatto in forma 'ecclesiastica') e
pertanto venite "identificati" come Straw Man
(Uomo di paglia), e/o come persona dispersa in mare e
morta dopo il decimo anno di età.
RIASSUNTO
della scatola cinese Matrixiana: 1)
Nascita dell'Essere-Persona
Fisica umana. 2) con la nascita dell'essere umano
avviene la creazione del "titolo" (Certificato
di nascita) attraverso la firma degli inconsapevoli
genitori sul documento che è ritirato da un ufficiale
dello stato civile della nazione in cui si nasce; in
Italia, l'obbligazione
(il Cerficiato di nascita è un bond in inglese, ovvero
unTitolo finanziario) finisce nelle mani della
Corporation Italia (REPUBLIC
od ITALY ) ed è da essa gestito. Il titolo con
il COGNOME e NOME scritti in maiuscolo, è conservato
negli archivi dei Banchieri e neppure il COMUNE ha la
copia originale, bensì una sola copia, come prova
originale di proprietà, ed ha un valore di diversi
milioni di euro sui mercati internazionali, il titolo è
sprovvisto di codice fiscale, essendo un Certificato di
nascita. 3) Creazione della
FINZIONE PERSONA GIURIDICA, il sistema ora ha la
possibilità di creare ed appiccicare sulla
Persona Fisica umana, un'entità astratta, appunto
chiamata FINZIONE, che sarà in riconosciuta dall'essere
umano inconsapevole come il suo documento personale, e
servirà per GARANTIRE e dare valore al titolo
(Certificato di nascita) precedentemente creato.
ATTENZIONE sforzatevi di capire questo: la
Persona Fisica umana è l'Essere umano, mentre la
FINZIONE GIURIDICA è una creazione astratta, che
"vestirà" l'essere umano/corpo fisico/la Persona con
Nome e Cognome, che però sarà amministrata dello
stato, per tutta la vita Terrestre della
Persona Fisica umana/Essere incarnato, a meno
che Egli non revochi l'amministrazione e se ne
riappropri legalmente con appositi documenti che trovate
qui:
Sovranita_individuale4.html - vedi:
all'inizio della Pagina 1 la spiegazione
particolareggiata dei significati delle parole Persona e
PERSONA GIURIDICA 4) Creazione del codice
fiscale, una tessera che servirà per il controllo della
FINZIONE GIURIDICA, all'interno del codice fiscale ci
sono infatti delle codifiche statunitensi IATA/ABA/MIL
(codice aeroportuale IATA + quello militare del
Pentagono, ed infine quello Bancario dell'Ass. US - ABA)
praticamente tutto il necessario per non perdere di
vista la FINZIONE GIURIDICA, che dà valore al titolo
(Certificato di nascita)
5) Manipolazione mentale e finte verità, e leggi
appositamente rese confusionarie per impedire la
differenza sostanziale fra le due cose, ed attraverso
condizionamenti vari l'Essere umano tende a dovere
identificarsi come un'unica cosa, fra la sua
Persona Fisica umana e la
FINZIONE PERSONA GIURIDICA =
UOMO DI PAGLIA, per gli stati (matrix) deve essere
uno con essa, infatti solo attraverso questa "fusione"
ed il "consenso" (NON informato) della Persona ignorante
su questi fatti, il sistema avrà pieno controllo
dell'Essere umano ovvero la Persona fisica, mentre lo
ripetiamo la FINZIONE GIURIDICA è una creazione del
sistema e sottostà alle sue regole, sarà la mano
inconsapevole della persona fisica, che firmerà,
lavorerà e garantirà valore al titolo che è nelle mani
(gestione) della corporation, cioè dello stato in cui si
nasce.
Video che illustra molto bene "cosa siete" (una
Corporation/azienda....) quando
dopo la vostra nascita venite
registrati in COMUNE con e sul "certificato di nascita":
https://rumble.com/embed/vcs459/?pub=jv8m7
Conclusioni: esiste nel sistema Matrix, l'Essere
incarnato nella
Persona Fisica umana e la FINZIONE GIURIDICA =
COGNOME e NOME e relativo COD. FICALE (ovvero il
Certificato di nascita) ed il titoli con esso emessi
(i bonds'). All'Essere umano gli danno un mondo già
costruito ad arte facendogli credere che quella sia la
realtà, lo si veste della FINZIONE GIURIDICA, che è una
creazione del sistema e quindi sottostà alle regole
dello stato schiavista.
Con questo meccanismo, lo stato prepara e gestisce, un
perfetto schiavo con il suo consenso che darà valore
al titolo in mano alla Corporation, lo stato. I veli
sono svelati, Fate il Vostro gioco. Con
amore. By Raffaele Gavuglio, con dovute
precisazioni del
Redattore
della pagina
NOTA BENE: l'Italia ha
sottoscritto negli anni '90, assieme ad altre nazioni,
il riconoscimento completo di tutte Le Common Law, di
Diritto anglosassone.
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
Lo stesso PDF della camera.it, ma interno al nostro
portale
Quindi è importante comprendere bene
il senso ed i significarti/definizioni delle parole
utilizzate, altrimenti si agisce come automi:
Il perché del COGNOME e NOME (scritto in MAIUSCOLO), e
del Nome Cognome (scritto in Maiuscolo minuscolo, come
prescrive la lingua del paese nel quale si nasce).
Che sono cose ben distinte e separate l'una dall'altra,
la prima è una FINZIONE PERSONA GIURIDICA, la seconda è
una Persona fisica Umana in carne ed ossa.
Infatti il presunto stato conosce perfettamente la
distinzione ed i significati delle due parole scritte in
un modo o nell’altro, infatti per indicare la FINZIONE
PERSONA GIURIDICA (il
TRUST italiano) ha anteposto, contrariamente a ciò che
insegna la lingua italiana, il COGNOME al NOME per
distinguerla dalla Persona fisica umana che si evidenzia
con Nome e Cognome in questo ordine e come forma grafica
in Alternato…Tutto ciò è anche confermato nel COD.
FISCALE, prima il COGNOME e poi il NOME….data di nascita
ecc.
Legale Rappresentanza:
Perché si dice la dizione-funzione di “legittimo
rappresentante, legale” ? repraesentàre.
Questo verbo è composto dalla particella re
("di nuovo"), da praesens, accusativo
praesentem ("presente") e dalla particella
interposta ad ("a"). Dunque, il significato forse più
letterale è "rendere presenti cose passate o lontane e
ci mettiamo Legale (da legge)”. - Curatore: colui che
si prende cura di …………. e - Tutore, tutor deriva dal
latino tutari, intensivo del verbo tuéri,
che significa “proteggere, difendere, custodire”.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il "PASSEPARTOUT"
(la "chiave" che apre tutte le porte), è un
LAISSER-PASSER (Lasciapassare) a livello internazionale
che dobbiamo/possiamo preparare, per noi stessi Sovrani con il
proprio Trust° estero, che è anche uno
stato/nazione/regno libero ed extraterritoriale.
.....ovvero il DOCUMENTO di IDENTITA' della FORMA
PERSONALE (il corpo fisico dotato di
Spirito) della Persona fisica umana, assunta ed
amministrata dall'ESSENZA/Essere -
ENTE Spirituale (Ego/IO
Sono), su questa
Terra e nell'Universo
al quale per ora apparteniamo; è utile ed indispensabile
per TUTTI i
SOVRANI INDIVIDUALI (Certificati con apposite
Notifiche ed autocertificazioni)
La Notifica di
Dichiarazione di Sovranità Individuale presente nel
proprio Trust° estero, inviata a chi di dovere - come
indicato in queste pagine ai
Destinatari indicati nel documento del Trust stesso
- deve essere stampata con relativi annessi - cioè con
le immagini delle varie ricevute postali o delle PEC
inviate, del ricevimento delle notifica, da parte
dell'Ente/uffici/signori.., del
TRUST della Nazione nella quale si vive o si è nati,
nel "Passepartout" (dell'Ambasciatore del "REGNO SOVRANO
del POPOLO della
TERRA", con "sede Diplomatica" nel domicilio che
deciderete di recarvi, che il Sovrano deve farsi
stampare (è preferibile unificare il modello di detto
documento).
La
dichiarazione di Sovranità deve contenere e costituire
un nostro personale Trust estero di "diritto -
giurisprudenza internazionale, del quale siamo e
saremo NOI gli unici Trustee e beneficiari oltre ed
anche i nostri figli minorenni, indicati e segregati in
esso, assieme ai nostri beni mobili ed immobili,
divenendo di Fatto apolidi (senza nazionalità se non
quella del proprio Trust nel quale siamo cittadini). Esso è un Trust di diritto
INTERNAZIONALE -
Autocertificazione di LEGITTIMO RAPPRESENTANTE =
TRUSTEE del proprio Trust e beneficiario dei beni
intestati alla FINZIONE GIURIDICA segregata in esso e
quindi possiamo emettere e costituire il nostro
personale Trust di "diritto - giurisprudenza
internazionale", del quale siamo e saremo NOI gli unici
Trustee e beneficiari (ed anche i nostri figli
indicati in esso) dei beni intestati e segregati nel
Trust, infatti questo Trust Stato/nazione/Regno ha una
sua specifica "Costituzione", come debbono avere le
varie Nazioni della Terra.
Questo perché: Sentenza Cassazione Civile n. 21614 del
26/10/2016 (Sui Trust auto dichiarati, ma sotto
giurisdizione italiana, ma non vale per quelli esteri,
sotto giurisprudenza internazionale) ma è solo
indicativa.
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-21614-del-26-10-2016
Siccome con
questo Trust estero voi divenite degli
apolidi,
in realtà cittadini nel vostro trust °stato/nazione/regno”
vivo ed errante sul pianeta Terra,
se volete usare dei Documenti speciali di viaggio,
rilasciati dal presunto stato della REPUBBLICA ITALIANA
(REPUBLIC OF ITALY) per apolidi, stranieri e rifugiati,
oppure il documento che vi preparate della vostra
nazione/stato/regno del quale siete cittadini.
-
(05/09/2019), potete anche seguire queste indicazioni.
"Dal 24 settembre 2015 entra in vigore il nuovo
documento elettronico per stranieri, apolidi e rifugiati
politici.
Fino ad oggi il documento era cartaceo ma i Regolamenti
del Consiglio Europeo hanno imposto l'adeguamento al
formato elettronico come già accade per il passaporto.
Questi nuovi documenti sono stampati dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la
copertina del nuovo documento elettronico è blu e verde
e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini
del volto e due impronte digitali del titolare.
I dati anagrafici invece sono inseriti nella pagine del
documento.
Questi titoli di viaggio continuano ad essere rilasciati
dagli Uffici immigrazione, come per i precedenti in
formato cartaceo, e con le stesse procedure di controllo
di eventuali motivi ostativi.
Dal 24 settembre non sarà più possibile emettere i
precedenti documenti in formato cartaceo.
Costo per il rilascio
Il libretto ha un costo di € 42,22 e all'atto di
presentazione dell'istanza deve essere consegnata la
ricevuta del versamento che deve essere
effettuato esclusivamente presso gli uffici postali di
Poste Italiane mediante un loro bollettino da compilare.
Per eventuali chiarimenti si può utilizzare il servizio
scrivici presente sul nostro sito al seguente Link http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/
Fonte:
https://www.poliziadistato.it/articolo/documenti-di-viaggio-per-apolidi--stranieri-e-rifugiati
Altre info sul Trust Jersey, vedi QUI:
https://quartattenzione.net/jersey-trust/#.XfpZ3mTSI0N
https://www.sifir.eu/i-nuovi-obblighi-di-registrazione-dei-trust-uk/
- in UK (Gran Bretagna-Inghilterra)
Carta di Identità dell'Essere
Io Sono
impersonificato/incarnato nel corpo fisico,
ovvero dell'uomo naturale come Persona
fisica umana
|
Finalmente dopo lungo perfezionamento è giunta al
termine la messa a punto della Bozza del documento di
identità come Ambasciatori di Pace del REGNO/REPUBBLICA
TERRA con amministrazione dell'UNICO POPOLO SOVRANO
della e sulla
Terra,
per tutti coloro che hanno dichiarato la propria
Sovranità Individuale, reclamando pacificamente il
proprio "status" di Essere Vivente Divino e Libero sulla
Terra, quale Persona fisica umana, ovvero uomo naturale
od essere umano.
Nel PASSEPARTOUT (tipo "passaporto") dove essere
inserita oltre alla propria fotografia con i propri
dati, anche la copia della propria
dichiarazione di Sovranità e quella
dell'autocertificazione di
Legittimo Rappresentante (legale) L.R. della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA. - vedi:
Organizzazione mondiale delle Dogane
- vedi il
documento di identità della persona fisica umana
inserita nel Trust che qui enunciamo e diffondiamo alla
pagina 4 della sovranità individuale. Si possono
anche unificare i documenti in uno solo, come abbiamo
fatto noi nel nostro Trust..
Esempi di PASSAPORTI, Visti, Documenti DIPLOMATICI
del
Si$t€ma:
https://www.paradisifiscali.org/investire/come-ottenere-un-passaporto-diplomatico.html
Al fine di rendere il più possibile ordinato il
confluire verso questa condizione di esistenza, è stato
studiato un documento unificato, che in pieno spirito
Sovrano assolve a tutti gli usi inerenti il
riconoscimento dell’Essere Vivente. Il documento, è
da sottolineare, non viene rilasciato da alcuna
istituzione del sistema, ma semplicemente viene
materialmente realizzato da un fornitore in grado di
garantire unità e correttezza di aspetto e contenuti.
I dati per la compilazione vengono forniti da coloro che
hanno già formalmente notificato alle Istituzioni la
loro Dichiarazione di Sovranità, sottoponendone copia –
per le sole motivazioni di verità e legittimità
dell’atto – al Consiglio dei Sovrani di prossima
costituzione. Appurata dal Consiglio la correttezza
della notifica avvenuta, viene realizzato il documento
in ogni sua parte e rispedito il tutto, senza alcuna
registrazione e detenzione di dati, al Sovrano
richiedente, che ne diviene pertanto pienamente
titolare, custode e responsabile. Prossimamente verrà
comunicato quando potrà iniziare il servizio di
realizzazione del documento. Il futuro ci aspetta, in
Amore, Pace e Onore. By Jervé - Tratto da:
iconicon.it
Per i particolari del documento (pagine interne del
documento) vedi:
http://issuu.com/iconicon/docs/docsov1_36326531a8dc43/11?e=3079510/3658987
+
Accesso al Valore di IO SONO
Promemoria
importante: Ricordatevi che l'attuale
Passaporto e la
Carta di Identità (obbligatori per le leggi degli
stati PRIVATI...), è di proprietà del TRUST/nazione che
ve li ha rilasciati, quindi NON sono vostri ma dello
stato, che ve li ha rilasciati a pagamento ed al quale
dovete pagare una tassa ad ogni rinnovo o richiesta !
...a meno che una volta che avete protocollato nel
COMUNE ove abitate ed alla Prefettura i vs documenti di
Sovranità individuale + Documento di Esistenza in Vita +
della propria
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, (COGNOME e NOME)
SOTTRAENDOLI all'amministrazione del presunto stato ove
avete il vs domicilio,
SEGREGANDOLI nel vostro Trust estero di cui sarete il
Trustee, solo così diverrete liberi dalla SCHIAVITU'
e riprenderete possesso di quei documenti che avete
pagato regolarmente, e li amministrerete voi stessi e
non più lo stato nel quale vivete. Vi ricordo anche
che la parola "passaporto"
indica il "passaggio da un
Porto", dato che le bolle papali del 1300 (vedi
all'inizio di queste 3 pagine) parlano proprio che
noi veniamo in questa
Terra dal mare (nei fatti nasciamo veramente dal
"mare nostrum", il
liquido amniotico nella
placenta), ma approdiamo immediatamente e
direttamente sulla Terra ferma fra le braccia dei nostri
genitori, che non sono in ammollo in acqua, anche se per
caso nasciamo nell'acqua con il "parto
in acqua", per cui, secondo il
papato e le sue balle papali, scusate, "Bolle
Papali", saremmo dispersi in mare...ma i nostri
genitori al contrario, quando nasciamo, sono ben saldi
sulla terra ferma, quindi non possiamo essere raccolti
da nessuna "nave" (il
cattolicesimo nel caso della "Bolla
Papale") per essere trasbordati con il "passaporto"
che ci fanno "acquistare" (vedi art. 1 del cod. civile
Italiano), per portarci (loro, il
$ist€ma che ci tiene in
SCHIAVITU'....) sulla terra ferma...come si vorrebbe
far credere, facendoci utilizzare quel tipo di
"passaporto".....e cercando di farci identificare nel
pezzo di carta e/o plastica con o meno il chip, della
cosiddetta "carta di identità ", cosa impossibile dato
che si tratta di un artefatto (UOMO
DI PAGLIA) e non di un Essere vivente =
Persona fisica umana, come siamo tutti noi !
Per cui è importante ed indispensabile che ogni Sovrano
abbia al suo tempo, il SUO PASSEPARTOUT = Trust estero,
completo dei propri dati (dichiarazione
di Sovranità individuale + Documento di Esistenza in
Vita + quello di Trustee = LEGITTIMO RAPPRESENTANTE
(anche Legale) della propria FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
e quindi Trustee del proprio Trust), questo è il
documento che "Passa dappertutto" e che dovrà essere
accettato in ogni parte della Terra !
UTILITA'
per tutti
Ecco come
ottenere facilmente un esempio di PASSAPORTO
MONDIALE: Una soluzione, per ora....

Garry Davis World Citizen attraversa confine con
passaporto mondiale.
Nel 1948, Garry Davis ha ispirato le Nazioni Unite a
creare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
firmata da ogni nazione. ..Il mondo del Governo
Cittadino del mondo si basano su questi diritti.
Albert Einstein era un cittadino del mondo insieme ad un
milione di altre persone in tutto il mondo. 160
nazioni hanno accettato il Passaporto mondo - compresi i
luoghi come l'Ecuador. Per saperne di più di essere
un cittadino sovrano del mondo sul prossimo Natural News
Parla Hour. il sito:
http://www.worldservice.org/visas.html?s=1
+
http://www.worldservice.org/docpass
Passaporto MONDIALE 2014 World Citizen con diritto di
viaggiare - Intervista su informazioni sociali radio.
https://www.youtube.com/watch?v=dTei_XAlGBU
Passaporto mondiale spiegato.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7lvlBnSidY
Passaporto mondo
https://www.youtube.com/watch?v=TB_lo4ZLhLA
Come utilizzare il passaporto mondiale.
https://www.youtube.com/watch?v=b65l7k4B2ck
Come si diventa un cittadino globale.
https://www.youtube.com/watch?v=A4XF8GCXYtM
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CARABINIERI ITALIANI e FORZE dell'ORDINE
Ecco le modalità e su cosa e come hanno giurato in
passato e giurano oggi (2014)
http://www.carabinieri.it/Internet/Arma/Curiosita/Non+tutti+sanno+che/G/25+G.htm
-
http://www.carabinieri-unione.it/unac/news_detail.php?id_nw=1106
-
http://www.disinformazione.it/arma_carabinieri.htm
-
http://www.forzearmate.org/wordpress/tag/inizia-lo-smantellamento-dellarma-dei-carabinieri/
-
http://www.eurogendfor.org/italiano
Ecco un'ESEMPIO di : Proclamazione- Dichiarazione
di un Sovrano: IO Mahat - Matteo, D.D.D. Cerasuolo –
Sovrano Italico nel Sacro patto di Alleanza con tutti i
“Giusti”- formulo il Protocollo n.112-113 premettendo
che considero senza riserve gli agenti della polizia ed
i carabinieri, e TUTTI i rappresentanti della LEGGE
come FRATELLI e SORELLE, e che con la presente invoco il
vostro Reciproco Sentimento affinché ognuno di noi sia
il custode l’uno dell’altro.
Con questo spirito, inizio con una considerazione
imprescindibile: molte volte i tutori della legge hanno
a che fare con realtà che mettono a dura prova, quale
che sia, il loro carattere e non solo… Essi, sin
troppo spesso, sono costretti a far rispettare CODICI
che per molti esseri umani sono in realtà INTRADUCIBILI
- INCOMPRENSIBILI - ILLOGICI. Così gli Agenti sono
obbligati a fare il loro Lavoro e a districarsi tra
CRIMINI e Violazioni della Vita personale dei loro
simili, ecc ecc, Talvolta, per questo, possono avere un
atteggiamento STANDARDIZZATO, e anche se “non li ha
obbligati nessuno” fanno un lavoro potenzialmente
pericoloso, per il quale ricevono, oltretutto, uno
stipendio (sicuro che non è poco oggi come oggi) che
non è adeguato a quello ai loro compiti… Per questo,
ma anche per altri motivi che non starò qui ad elencare,
io sono consapevole del fatto che potrei trovarmi
davanti a un Uomo che fa un Lavoro Difficile e
Pericoloso e magari per questo potrebbe avere un
atteggiamento poco accondiscendente o addirittura
Minaccioso. Io che non voglio dichiarare
guerra a nessuno ma devo altresì tutelare me stesso,
proverò a spiegare -con il massimo rispetto e nel modo
più trasparente- che io, da Sovrano libero (a meno che
non abbia rispettato i 4 canoni che sono riportati alla
fine dell’articolo), non posso accettare da
nessuno e in nessuna forma un Fermo che abbia l’intento
di notificarmi un’autorizzazione per poter procedere nel
cammino della mia esistenza, anche perché devo
provvedere a tutelarmi dalle leggi che io intendo come
ORDINI. Questi ORDINI sono impartiti da “generali di
banche”, ma come al tempo degli SS non ci si può
nascondere dietro una Legge-ORDINE se questa viola i
diritti umani, e devo assolutamente sottolineare, per
amor del vero, che CHI ESEGUE un ORDINE di QUESTO GENERE
SI ASSUME la RESPONSABILITA’ di AVERLO POSTO IN ESSERE
CON le CONSEGUENZE del CASO. Per questo io rispetto
le leggi purché siano onorevoli e universalmente
condivisibili e considerando che le leggi provengono
dalla traduzione di statuti che sono loro stessi la
codifica di una legge non scritta, si desume che ogni
tipo di legge-ordinamento per essere ritenuto valido
deve rispettare la scala gerarchica del diritto, e il
diritto non scritto da cui derivano tutte le
leggi-ordinamenti è il Diritto Naturale. Premetto,
inoltre, che tutte le leggi scritte non sono sbagliate,
ma deve essere ritenuta Valida solo una legge che sia
Giusta e che non violi i canoni supremi del Diritto
Naturale a cui mi riferisco ed, essendo questa la
base portante di tutte le leggi, io posso asserire,
senza alcuna paura di essere smentito che quello che io
affermo è Verità. Io, rispettando tutti e tutto, Devo
essere a mia volta rispettato per le scelte che solo io
posso prendere in merito a l’amministrazione del mio
corpo fisico, e considererò il nostro eventuale incontro
come un prezioso scambio di possibili esperienze
reciproche. Ma come io non interferisco con altre
esistenze (uomini-donna) né esercito azioni di Fermo e
non Autorizzo nessuno a metterle in essere con me stesso
(a meno che non sia in un territorio o abitazione da me
legittimamente custodita), a mia volta non può
esserci istituzione o rappresentante di essa che possa
rivendicare tale diritto su di me (in una qualsiasi
forma volta ad amministrare il mio corpo).
Pertanto desidero che il mio status di Sovrano venga
compreso e anche se, intimamente non viene
accettato/condiviso, si prenda preso atto che Io Sono
Uomo Libero su questa Terra e che io ho sciolto tutti i
legami che erano stati contratti in precedenza perché
stipulati attraverso inganni, con l’aggravamento dello
stato di soggiogamento-controllo della Persona Umana,
(soggetto), attraverso la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, (oggetto), determinata
dal Numero identificativo posto sulla carta di
identità, (e/o il cod. Fiscale), NOMI e CODICI nei quali
NON MI IDENTIFICO perché è ovvio che sono di carne e
ossa e non sono un numero, un numero assegnatomi
da un contratto che oggi è sotto accettazione
condizionata. Questo significa che: seppure la
maggioranza delle persone ritengono validi ai fini
dell’interazione generica, e visto che mi è stata fatta
fare forzatamente a titolo di riscatto e prova
dell’inganno subito e per questo posto sotto MIO
condizionamento di rivalsa… Ciò non implica che lo
stesso utilizzo del documento di identità italiano (n.
contratto) possa legittimare o autorizzare NESSUNO a
gestire la mia esistenza che, ribadisco, Non riconosco
essere un numero (NdR: od un COGNOME E NOME scritti in
MAIUSCOLO) che è semplicemente la mia FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA che da ora in avanti e retroattivamente
amministro solamente
IO !
L’auto determinazione che mi spinge a questo atto è
frutto del mio bagaglio intellettivo, culturale,
ideologico, spirituale ed è principio fondamentale della
mia esistenza. Per questo, in pieno possesso delle mie
facoltà psico-fisiche, io affermo che sono un essere
Umano LIBERO e non accetto nessun tipo di
condizionamento in nessuna misura, anche in virtù delle
mie intenzioni che, dichiaro, essere degne perché
fondate sulla consapevolezza che se sono un Uomo LIBERO,
un Essere Umano che rispetta le leggi e tutti gli esseri
viventi, e sono assolutamente cosciente che per essere
Libero devo essere anche Custode pacifico della terra
che mi ha generato, come di tutto quello che la terra
genera, Custode pacifico del cielo ( inteso anche come
aria che respiriamo, di tutta la flora e di tutta la
fauna, e custodisco i miei cari e il mio corpo che è
manifesto su questa terra in modo LEGITTIMO, come
Unico evento eccezionale, come tutte le esistenze Uniche
e Eccezionali a me e al mio corpo deve essere garantita
un’esistenza LIBERA, ed è per questo che Voi stessi
dovreste CUSTODIRE il bene che è la Mia LIBERTA’ e
anche io, allo stesso modo, sigillo qui la mia
intenzione di CUSTODIRE tutto questo perché TUTTO è
oggettivo bene e patrimonio del creato e quindi
dell’umanità. In Pace e Gratitudine By
Mahat - Tratto da: sovranitaindividuale.it, con
modifiche dell'autore
della pagina
Apocalisse della matrix giuridica
Nel mese di luglio 2016 ho pubblicato un saggio di
diritto dal titolo "Apocalisse della matrix giuridica"
- perché esercitare la sovranità integrale e come
iniziare a farlo. L'opera è disponibile per
l'acquisto presso il sito
www.lulu.com. In essa affronto il rapporto tra
uomo e società, fra diritto e linguaggio; avvalendomi
del diritto naturale, del diritto comparato e del
biodiritto - denuncio ed espongo in maniera chiara ed
incontrovertibile gli abusi giuridici che da secoli
vengono perpetrati ai danni dell'umanità; offro infine
una via per riappropriarci delle nostre libertà
personali: essa è la strada maestra del diritto, che si
può intraprendere grazie al misconosciuto istituto della
sovranità integrale. La mia voce non può essere a
lungo ignorata, poiché è la voce di un giurista.
Il diritto si pone come estremo ed invalicabile
baluardo per la difesa dell'umanità, intesa sia come
l'insieme di tutti gli esseri umani, sia come concetto.
Necessariamente, allora, se si vuole avere il controllo
e il potere su uno o più individui, bisogna nascondere
agli occhi di costoro la reale portata del diritto e le
tutele che esso offre, indistintamente, a chiunque.
La conoscenza è potere; pertanto, sottrarre alle masse
la possibilità di accesso ad una parte delle
informazioni giuridiche, consente ai governanti di
ottenere il pieno controllo. Ebbene, è stata
quest'operazione, perpetrata sin dalla notte dei tempi
dalle varie “elites” che si sono succedute al potere, a
consentire tutte le nefandezze cui la storia ci ha
abituato. Basti pensare che, secondo il diritto più
alto, nessuno può essere costretto ad ottemperare ad
alcuna legge positiva senza aver preventivamente dato il
proprio consenso, e ciò nella misura in cui detta
legge risulti in contrasto con i diritti umani e il
diritto naturale.
Così, sono state introdotte costruzioni aberranti
quali la PERSONA, un soggetto GIURIDICO privo di
corpo, una falsa rappresentazione di noi stessi, la
nostra "maschera": ogni qualvolta ci identifichiamo con
essa - utilizzando, per esempio, i nostri documenti
personali - de facto non ci rendiamo conto di subire una
“capitis deminutio”, una diminuzione di capacità
giuridica.
In modo più evidente e sfrontato, poi, i nostri
governanti, sputando letteralmente in faccia alla
Costituzione, hanno privatizzato Bankitalia cedendo la
sovranità monetaria in palese contrasto con gli artt.
1,11 Cost. (il divorzio è avvenuto nel 1982). Da
allora, gli italiani non dispongono più di denaro a
credito, ma a debito. In pratica ci hanno scippato i
soldi dalle tasche. Inoltre, le banche centrali di
emissione - istituti di diritto pubblico, ma controllati
da banche private - creano il denaro letteralmente dal
nulla e lo prestano (vendono) agli Stati (ai popoli),
dietro interesse, per giunta. Ed è proprio la presenza
degli interessi ad aggravare il tutto, rendendo de facto
inestinguibile il debito pubblico, poiché esso stesso
genera interessi.
Ma la questione è ancora più spinosa: molti anni prima,
e precisamente nel 1934, la Repubblica italiana ha
cessato di esistere, mutando la propria forma giuridica
nella Repubblica d'Italia Spa (Republic of Italy), e si
è registrata alla SEC di Washington, la commissione che
controlla le società quotate in borsa negli States.
I più increduli
potranno avere conferma di ciò aprendo la pagina del
sito della SEC (www.sec.gov)
e digitando sulla finestra dei files delle compagnie la
dicitura "Italy". A seguito dell'iscrizione alla SEC,
tutte le proprietà, i terreni, i beni mobili e immobili
registrati presso i vari uffici e registri sul
territorio italiano, quali motorizzazione civile e
catasto, non sono più effettivamente di proprietà di
coloro che li hanno acquistati, ma fanno parte
dell'inventario dei beni della REPUBLIC OF ITALY Spa.
Nota:
S.E.C. Securities and Exchange Commission di
WASHINGTON D.C. 20549:
REPUBLIC of ITALY, vedi conferma della sua
registrazione.
Ciò se non altro spiega perché al consociato viene
richiesto il pagamento delle varie tasse di possesso: la
proprietà infatti è il dominio assoluto sopra un bene, e
certamente tale definizione esclude ogni
obbligo comunque inteso; ma le nostre case, le nostre
auto, finché resteranno iscritte nei "pubblici"
registri, non saranno mai veramente nostre, non per il
cosiddetto "Sistema". Diversamente, non vi sarebbero
istituti quali l'espropriazione per "pubblica" utilità.
Quel che è peggio, pure le nostre persone fisiche,
ovvero i soggetti giuridici registrati presso l'anagrafe
e riferiti ai documenti personali di ognuno, in quanto
registrati presso una Spa, sono "giuridicamente"
assimilati a cose. In termini pratici, l'autoriconoscimento
nella persona giuridica, che già di per sé costituisce
una capitis deminutio, finisce per costituire
addirittura una capitis deminutio maxima: una riduzione
in schiavitù, il tutto in palese contrasto con l'art. 4
della Dichiarazione.
Dire che i nostri governatori sono invero gli
amministratori di una Spa, equivale ad ammettere che lo
Stato italiano è attualmente sprovvisto di governo - è
sprovvisto di un governo che sia effettivamente
legittimato a sussistere ed operare come tale. Tutto ciò
è gravissimo: una nave senza timoniere è costretta a
vagare in balia della corrente; se il timoniere è un
pirata, la nave sarà utilizzata per scopi poco nobili, e
potrebbe finire distrutta o alla deriva. Allora, si
rende necessario attivarsi ed agire, per il recupero dei
nostri diritti e delle nostre libertà individuali, ma
anche per dovere civico, poiché, dopotutto, lo Stato
siamo noi. La soluzione ai problemi è scritta in
bella vista, all'art. 1, co. II, della Costituzione
italiana: "la sovranità appartiene al popolo". Nel
momento in cui il consociato decide di esercitare
integralmente la sovranità, può delegittimare le azioni
di qualsiasi organo di governo, soprattutto se detto
organo ha perso la propria legittimazione ad agire.
By avvocato Demetrio nato Priolo -
demetriopriolo117@gmail.com
http://dottdemetriopriolo.simplesite.com/429494923
Vedi queste pagine preparate da un
avvocato italiano
Perché dichiararsi Sovrani ?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
COME USCIRE da MATRX, con documenti legali anche per il
$ixT€ma stesso: Per divenire "Sovrani
Individuali" operativi ed accettati come tali anche dal
$ixT€ma, NON basta la "Proclamazione dichiarazione di
Sovranità " (vedi nelle pagine successive),
ma occorre assolutamente riprendere la proprietà,
come TITOLARE UNICO, e l'amministrazione della FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA
= UOMO DI
PAGLIA (COGNOME e NOME e COD. FISCALE) in mano allo
stato, SOTTRAENDOLA ad esso e toglierla dalla
giurisdizione dello stato nel quale vivete, perché fino
a quando non inviate questo documento al presunto stato
REPUBBLICA ITALIANA (vedi cosa è -
REPUBLIC of ITALY vedi conferma della sua
registrazione),
con apposito documento (qui sotto indicato) da
protocollare in COMUNE ed in Prefettura, con il quale si
dichiara che la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
(COGNOME e NOME....... * COD. FISC. .....) che questo
presunto stato l'amministra e ne è anche il
beneficiario, illegalmente avendo effettuato un "furto
di identità " dopo la vostra nascita e traendone i
vari benefici anche finanziari, che essa ha per diritto
di nascita, essa quindi, con questo
documento che la SOTTRAE al presunto stato, viene da voi
amministrata, fin dalla data della creazione della
FINZIONE, dall'Essere Stesso/Persona
Fisica umana
= Io Sono
incarnato in una Persona fisica umana reale (Nome e
Cognome), ovvero uomo naturale od essere umano,
documento importante, senza il quale la dichiarazione di
Sovranità è monca e non viene presa in considerazione
dal
$ixT€ma; solo in quel momento, dopo il deposito dei
documenti (del Trust con il cambio di "status") e
Protocollati, il tutto diviene operativo persino in
Tribunale, anche se con qualche difficoltà perché i
giudici sono completamente all'oscuro di queste nuove
disposizione che voi date.
Ecco come il presunto stato ti schiavizza dalla nascita,
con i suoi documenti prestampati e subdoli, facendo
firmare un contratto ai tuoi genitori non informati, che
ti cedono al presunto stato nel quale vivi Se
fate il Trust estero che comprende anche la Legale
Rappresentanza che trovate qui
in
questa pagina, in esso vi è anche la dichiarazione
di Sovranità e di Esistenza in Vita, già incluse !
Non solo, ma per cautelarsi per i propri beni, figli
(fino ai 18 anni), ecc., occorre
anche istituire il Trust° estero di alto valore
umanitario (Living Trust° estero), e segregare in
esso figli e beni che va solo NOTIFICATO,
comunicato, non registrato nella nazione ove vivete.
(vedi T)
è
possibile, ma non è obbligatorio, registrarlo nel
Jersey od altra nazione al di fuori della nazione
ove vivete EU,
che è sottoposto unicamente alla Common Law =
Giurisdizione internazionale, specificatamente alla
Trust Law del Jersey), nel quale il ”beneficiario” è l’Io
Sono (Nome e Cognome) ed il “trustee”
(amministratore: Nome e Cognome) DEVE essere ovviamente
una persona di assoluta fiducia, e dopo aver fatto
assegnare al TRUST un CODICE FISCALE per poter operare
commercialmente, introdurre in esso: conto corrente
bancario o postale, titoli, denaro, i beni, la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA (COGNOME E NOME) con il
proprio COD FISCALE (disponente/intestatario dei beni),
i figli minorenni, e tutto ciò che si desidera
introdurre ed operare con ed attraverso di esso, come
interfaccia, con il
$ixT€ma.
Occorre quindi come già detto,
costituire il nostro personale Trust di "diritto -
giurisprudenza internazionale, del quale siamo e
saremo NOI gli unici trustee e beneficiari anche i
nostri figli indicati in esso !
Altre info sul Trust Jersey, vedi QUI:
https://quartattenzione.net/jersey-trust/#.XfpZ3mTSI0N
Sentenza Cassazione Civile n. 21614 del 26/10/2016 (Sui
Trust auto dichiarati, ma sotto giurisdizione italiana,
ma non vale per quelli esteri, sotto giurisprudenza
internazionale) se non solo come indicazione.
https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-21614-del-26-10-2016
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione
lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
(T):
Nulla la cartella dell'AGENZIA ENTRATE SpA, notificata
al
Trust
- Maggio 2018 La notifica della cartella di pagamento
effettuata dall'agente della riscossione direttamente a
un Trust è da considerarsi giuridicamente inesistente
e/o radicalmente nulla in quanto il trust non è un
soggetto fiscale e pertanto non può essere considerato
quale generico soggetto passivo d'imposta. Questo il
principio che emerge dalla sentenza 1365 depositata il
27 marzo dai giudici della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano (presidente Roggero - relatore
Chiametti). By Massimo Romeo - Tratto da:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
Creazione del proprio
Trust (Azienda FIDUCIARIA, azienda) con la quale
interfacciarsi con il
$ixT€ma.
(comunque da Notificare nella nazione
ove vivete) vedi qui per le
Bozze del Trust estero personale autodichiarato
La
dichiarazione di Sovranità, esistenza in vita e Legale
Rappresentanza sono contenuti nel Trust che indichiamo e
deve costituire un nostro personale Trust di "diritto -
giurisprudenza internazionale, del quale siamo e
saremo NOI gli unici trustee e beneficiari anche i
nostri figli e beni indicati e segregati in esso !
ll tutto DEVE ESSERE inviato via P.E.C. (posta
elettronica certificata) oppure via Raccomandata con
Ricevuta di Ritorno (R/R), meglio se inviati in plico,
senza busta, a mezzo dei messi ufficiali che trovare in
TRIBUNALE od in COMUNE stesso, ai Destinatari indicati,
oppure inviandoli solo via PEC e chiedendo al COMUNE di
informare per iscritto, inviandone copia, a tutti gli
enti statali, in modo che TUTTI essi siano informati
delle vostre decisioni.
Meglio se volete, far notificare i vs documenti dai
"messi ufficiali ed abilitati" del TRIBUNALE o del
COMUNE
Le modalità con le quali tale procedimento deve
svolgersi sono indicate in maniera dettagliata dalla
legge. Quando una NOTIFICA non è stata effettuata
secondo la legge, essa è irregolare o, nei casi più
gravi, nulla. Il soggetto che provvede alla notifica
deve essere un ufficiale giudiziario o comunque un altro
soggetto abilitato (per esempio, il messo comunale).
Possono essere abilitati ad effettuare le notifiche
anche gli avvocati. La NOTIFICA, generalmente,
avviene consegnando una copia dell'atto (conforme
all'originale) nelle mani del destinatario, che ne deve
rilasciare ricevuta di consegna anche se ciò avviene a
mano. Nel momento in cui tale consegna avviene, per
la legge il destinatario è da considerarsi a conoscenza
dell'esistenza e del contenuto dell'atto o del documento
che gli è stato notificato. Tratto da:
https://www.studiolegalemongiovi.it/procedura_civile/la_notifica_degli_atti.html
I moduli precompilati per vari documenti, li trovate QUI
in questa pagina e:
sovranita_individuale4.html +
sovranita_individuale5.html
per la Legale Rappresentanza sui propri figli
La vs. scelta, di usare la NAC, (Meglio
la NCD - vedi QUI), lo ricordiamo ancora, è basata
sul
Libero Arbitrio.
CHE previsti e puniti nel “Draft Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts”, Risoluzione dell’Assemblea Generale n.56/83 del
12 Dicembre 2001, reperibile su
http://legal.un.org/ilc/texts/9_6.htm, denominato
anche Draft Articles o Progetto di articoli redatto
dalla Commissione di diritto internazionale (CDI).
Ecco un'ESEMPIO
americano (USA), di uscita completa dal "presunto" stato
"UNITED STATES Inc. (Stati Uniti: US company che no è la
Repubblica del popolo sovrano americano, ma un'azienda
privata che gestisce ed amministra il popolo americano,
azienda che ' stata dichiarata FALLITA nel 2020 dal
Presidente Trump (vedi
uno dei documenti emanati a favore dei Moorish, da
parte dell'amministratore delegato (Chairmain
il presidente D. Trump
della Company: UNITED STATE OF AMERICA Inc.) e quindi
chiusa (fallita = Bankrupt) e la suddetta
"amministrazione del popolo" è passata anche nelle mani
dei Militari che l'amministrano ancora oggi fino a nuove
elezioni, dato che le ultime elezioni sono state
falsificate e rese fasulle sottraendole al vero
vincitore di esse: il presidente Trump, ed instaurando e
nominando un falso presidente (Biden nel 2021), che sarà
presto condannato alla prigione per tradimento della
Costituzione del Popolo della Repubblica degli USA, il
Popolo: "We the People".
Ecco il modulo DS-4194 per l'autenticazione già
utilizzato da vari individui del Popolo USA.
http://www.state.gov/documents/organization/183033.pdf
(la pagina è stata censurata)
E si registra il BC autenticato con la dichiarazione
giurata in varie forme.
Dopo Jonah ha fatto, dice che ricevuto una lettera dal
Dipartimento di Stato che non è più un cittadino
statunitense. Certo che ha fatto anche altre cose, come
le dichiarazioni che non è parte del SSN (servizio
sanitario nazionale) e alla aC, così come ha presentato
un'ingiunzione contro Stati Uniti, ed ha ottenuto uno
status in un elenco "Non Detenere", quindi non posso
essere sicuro che la parte sia realmente "morta" cioè la
sua impresa di cittadinanza statunitense. E Giona
dice però che subito dopo, il Dipartimento di Stato lo
ha informato che lui non è più cittadino degli Stati
Uniti, il suo SSN ha smesso di funzionare. Ora quello
che i "Moor" (da mori-Neri) fanno, è che essi si
dichiarano Moor CITTADINI. Per esempio, se il vostro
nome è John Miller, ti dichiari te stesso cittadino Moor
con il nome di Yusef El Bey, ed iniziare a usare quel
nome. E il modo in cui Jonah ha completato questo
processo, è che ha creato un Trust straniero, ha
ottenuto un numero EIN 98 di serie per esso, e poi lo ha
registrato con la contea, come Giona Bey DBA (diciamo
Sunshine Properties).
Vedete, quando il tuo SSN smette di funzionare, avrete
bisogno di una persona/trust, straniera EIN per aprire
conti bancari e ottenere account commerciante, in modo
da poter fare affari negli Stati Uniti. Dice anche
che lui ha anche tutte le sue vetture nel suo nome
moresco Jonah Bey. Ecco un buon video con Jonah di mese
scorso. E Giona ha anche un DVD del suo webinar
INGIUNZIONE che costa $ 100 e si può ottenere sul suo
sito web. Solo che non sono sicuro se egli fornisce il
modello ingiunzione con esso. www.jonahbey.com
e qui, ci sono più informazioni sul come ottenere il
98-series EIN, per la vostra fiducia non fonte estera.
Hanno appena scelto un qualsiasi indirizzo estero
EFFETTIVO, per questo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sotto trovate la Bozza del documento di:
PROCLAMAZIONE - Comunicazione - Dichiarazione, del
DIRITTO NATURALE ed UNIVERSALE di:
Se fate la Legale Rappresentanza che trovate qui
in
questa pagina, in essa vi sono la dichiarazione di
Sovranità e quella di Esistenza in Vita !
Questa qui sotto, il modulo che trovate è solo una
BOZZA, che chiunque desidera copiarla, lo può
fare, ma deve personalizzarla e se vuole può anche
sintetizzarla, sempre se vuole fare i documenti di
Sovranità separato, dalla Esistenza in Vita e quello
della Legale Rappresentanza..se invece si vuol fare 1
documento unificato (unico)
vedere in questa pagina la Bozza
Fac simile,
e se condiviso, copiare, personalizzare, firmare e
spedire 1/2 raccomandata (plico, non in busta) con
ricevuta di ritorno o via PEC, a: Presidente della Repubblica
di..................., Ministero dell'Interno e
Ministero dell'Economia/Finanza............, Agenzia
delle Entrate, Guardia di Finanza, Procura della
Repubblica di..............., Prefetto di .........,
Comune di ........o nel caso di qualsiasi altro paese
del mondo modificando i destinatari, le leggi citate a
seconda della nazione di appartenenza.
Spedite le
vostre PEC, inserendo all'interno della stessa mail, le
lettere che inviate ed aggiungete come allegato, la
stessa lettera firmata, ma in PDF, cosi non si perdono i
vari links utili a chi li leggerà. Se la spedite via
R/R dovete inviarla senza busta in forma di Plico !
PROMEMORIA
Ricordate che dovete SOTTRARRE allo stato,
l'amministrazione delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE
che hanno il COD. FISCALE, sia vostre, che quelle dei vs
figli ! Solamente così sarete LEGALMENTE al riparo
di qualsiasi azione fatte dal CRIMINALE stato e dei loro
accoliti, per qualsiasi problema....ma non sarete al
riparo dalle violenza fisica fatta su di voi che lo
stato attraverso, vigili, polizia, carabinieri,
GdF, Eurogenfor, ecc.... può effettuare, ma potrete
denunciare quei soggetti che si sono prestati alla
violenza e chiedere anche a loro i danni subiti !
IMPORTANTE, sul come fare per inviare documenti via
R/R o PEC oppure meglio ancora via
UNEP
https://www.studiocataldi.it/articoli/30949-atti-giudiziari-e-raccomandate-i-nuovi-moduli.asp
http://www.forumpa.it/pa--
digitale/documenti-il-futuro-europeo-della-pec-necessarie-nuove-regole-tecniche
I servizi elettronici di recapito certificato hanno
comunque degli effetti giuridici a livello degli Stati
membri della UE in conformità all’articolo 43 dell’eIDAS.
Ai dati inviati e ricevuti mediante un servizio
elettronico di recapito certificato non possono essere
negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come
prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo
della loro forma elettronica o perché non soddisfano i
requisiti del servizio elettronico di recapito
certificato qualificato. I dati inviati e ricevuti
mediante servizio elettronico di recapito certificato
qualificato godono della presunzione di integrità dei
dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente
identificato, della loro ricezione da parte del
destinatario identificato e di accuratezza della data e
dell’ora dell’invio e della ricezione indicate nel
servizio elettronico di recapito certificato
qualificato.
Quando volete certificare i vostri documenti affinché
divengano ATTI PUBBLICI ed abbiano ancora più valore
anche in giudizio, dovete utilizzare questo Iter: Nei
vostri documenti inserite questa frase: "questo
documento deve essere esposto nell' 'Albo Pretorio
online del sito del COMUNE" (ove viene protocollato e
registrato), in quanto ha una valenza giuridica e di
visibilità migliore che il cartaceo. Spedite i vostri
documenti firmati timbrati ed Apostillati, a mezzo
UNEP:
Preparate il Plico od i vari plichi da spedire con i
vari destinatari e recatevi all'Ufficio notificazioni,
esecuzioni e protesti (in sigla, UNEP) che è l'ufficio
presente presso i Tribunali e le Corti italiane
all'interno del quale prestano servizio, tra gli altri,
anche gli Ufficiali Giudiziari (noti anche come messi
notificatori), i quali li consegneranno ufficialmente
come “atti pubblici”, ai vari destinatari. Così i
vostri documenti divengono pubblici e dovrebbero
anche essere, se lo indicate dentro i documenti,
pubblicati a tutti gli effetti, nell’albo pretorio del Comune.
Una precisazione, messi notificatori e ufficiali
giudiziari non sono la stessa cosa. I primi possono
solo notificare (anche un vigile può essere un messo
notificatore), mentre i secondi, oltre a svolgere
le funzioni del messo notificatore, si occupano di tutto
il resto dell'iter, comprese le esecuzioni forzate.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ecco la bozza del Documento, preparato dall'Avv.
Marco Della Luna:
(Questo
documento può/deve, essere sostituito da quello che
trovate QUI in questa altra pagina -4, (Legale
Rappresentanza, completa di Esistenza in Vita e
Sovranità individuale), documento che vivamente
consigliamo al posto di questo sottostante, che è solo
informativo.
PROCLAMAZIONE - Comunicazione - Dichiarazione, del
DIRITTO NATURALE ed UNIVERSALE di SOVRANITA' INDIVIDUALE
al sedicente e presunto "stato "
(indicare lo stato ove avete il vostro domicilio)..
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ovvero
una Autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.
47 del DPR n. 445 del 2000................
SOVRANITA’ ed INDIPENDENZA,
RIVENDICAZIONE dei DIRITTI:
AUTOCERTIFICAZIONE -
24/10/2015 - By
Avvocato Marco della Luna
(Per il sollucchero dei miei lettori
appassionati della materia della sovranità, e
vogliosi di dichiararsi sovrani indipendenti,
pubblico questa dichiarazione, che costituisce
il meglio che io abbia escogitato sinora per
soddisfarli.
Avverto però che la sovranità, definita
tecnicamente come “superiorem non recognoscere”,
è una condizione soggettiva (ossia è una
coscienza-volontà), non oggettiva, che necessita
però di essere dichiarata oggettivamente e di
essere posta in atto per essere riconosciuta – e
a questo serve la presente dichiarazione, la
quale però dichiara molte altre cose
interessanti.
Avverto anche che queste
dichiarazioni si basano essenzialmente su norme
e principi generali del diritto; ma le norme e i
principi, persino le norme costituzionali, sono
solo parole stampate sulla carta, e non hanno
alcun effetto se i comportamenti fattuali le
ignorano o trasgrediscono, come spesso avviene,
anche da parte delle istituzioni.
Le norme, i tribunali, la legalità, le
costituzioni, sono soltanto una facciata che
serve a far accettare come legittimi i rapporti
di forza e sfruttamento retrostanti, e non hanno
alcun potere su di essi.
Quindi invito a non prendere seriosamente queste
iniziative e a non aspettarsi granché. Esse
vanno considerate come esperimenti e tentativi,
o come inviti alla dea Fortuna…)
AL SEDICENTE STATO ITALIANO, PER ESSO E PER
I SUOI PADRONI DI QUA E DI LA’ DELL’OCEANO
ATLANTICO (SEC, FED, UNIONE EUROPEA, SISTEMA
EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI, BANCA DEI
REGOLAMENTI INTERNAZIONALI)
Io sottoscritto Pinco Pallino
nato a ………………………..il…………….,
residente a …………………- in, titolare della carta
d’identità N° ………………………..A……………………………………-emessa
da……………… , codice fiscale…………………attribuito dallo
Stato italiano,
Premesso
che avverto tutti gli
interessati di essere venuto a conoscenza della
pratica clandestina di fare, all’atto della
prima registrazione anagrafica dei nuovi nati,
una parallela registrazione di un ulteriore
soggetto giuridico, indicato da una variante del
nome effettivo (cioè correttamente scritto) del
nuovo nato; e altresì della pure clandestina
costituzione e registrazione presso SEC di un
soggetto giuridico, Corporation REPUBLIC OF
ITALY, avente sede legale in Londra UK; nonché
dei traffici anche finanziari connessi a tali
pratiche clandestine;
avverto che rifiuto dette pratiche, e che non le
accetto, nei termini che seguono;
ciò premesso,
Salvis juribus, consapevole
che in caso di dichiarazione mendace sarò punito
ai sensi del Codice Penale, secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R.445/2000),
A) – A titolo di
Autocertificazione (Ex Art. 46, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445),
Dichiaro e certifico
1) di essere un essere umano ed
esistente in vita corporale;
2)
di essere nato da ………………….Pallino e ……………………..
il giorno (g/m/anno) Italia;
3) di risiedere nel territorio
comunale di ……………………………
B) – A titolo di
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Ex Art 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),
Dichiaro
4) di essere
titolare unico, con pieni poteri dispositivi e
fruitivi, della entità, FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, nonché del patrimonio, dei poteri e
dei diritti attribuitigli, che vanno sotto tutte
le varianti del mio Nome suddetto,
comprensivamente e non esclusivamente di PINCO
PALLINO, PALLINO PINCO, Pinco Pallino, Pallino
Pinco, pinco pallino, pallino pinco e dei
documenti identificativi ad esso riferentesi,
ivi compreso il codice fiscale “…………………………..”
anche scritto all’inverso e i suoi relativi
codici, espressi in stringhe alfanumeriche,
ovvero espressi in banda magnetica e/o ogni loro
possibile utilizzo in combinazione, per esteso
e/o per segmenti di essi nonché di tutti gli
elementi positivi e utili del patrimonio loro
attribuito e dei diritti di ogni genere loro
attribuiti.
Rivendico
5) tutte le
suddette titolarità, facoltà, poteri e diritti.
Disconosco, ripudio e rigetto
6) ogni e
qualsiasi vincolo, obbligo, dovere, soggezione,
pretesa, debito, onere, patrimoniali e non, che
sia stato o sia per essere ascritto alle
suddette entità e persona giuridica senza il mio
assenso informato, espresso, consapevole e
scritto;
Dichiaro
7) di non avere
sino ad oggi, mai prestato un siffatto assenso
consenso agli effetti di cui sopra.
C) – A titolo di Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (Ex Art 47, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445),
Dichiaro
8)
che il sedicente Stato Italiano o Repubblica
Italiana ha perso essenzialmente e completamente
la legittimazione politica, giuridica, sovrana
verso i cittadini italiani e verso il
territorio, beni e i redditi presenti sul
territorio nazionale, perché in ogni caso ha
rinunciato ai caratteri essenziali della
statualità e della Repubblica, sottoponendosi ad
una sovranità e una guida politica ed economica
esterne ed indipendenti da esso/essa e inoltre
poiché esso/essa ha cessato di essere strumento
al servizio degli interessi del popolo italiano
e dei cittadini ponendosi invece al servizio di
soggetti esterni e pretesi creditori dello
Stato/Repubblica in funzione di assicurare il
pagamento ad essi di interessi e capitale a
carico del popolo italiano e a danno di esso
senza riscontrabile ed equivalente utilità;
ponendosi così in conflitto di interesse col
popolo italiano e perdendo con ciò stesso la
legittimazione e l’autorità e i poteri pubblici
verso di esso.
Dichiaro altresì
9)
che gli organi del preteso Stato o Repubblica,
nonché (per le medesime ragioni) dell’Unione
Europea e del Sistema Europeo delle Banche
Centrali, sono conseguentemente privi di
qualsiasi legittimazione e potestà,
anche tributaria e giudiziaria; e come tale io
dichiarante disconosco e rigetto ogni autorità
vantata dalle suddette entità e mi dichiaro
giuridicamente e politicamente indipendente da
esse;
10) che ogni essere
umano, persona, ha diritto ad essere cittadino
di una Repubblica o uno Stato indipendente,
sovrano, democratico e al servizio della nazione
e non di soggetti esterni;
11) che questo diritto
non viene soddisfatto dallo Stato Italiano e che
questo non soddisfa il diritto proprio
dell’uomo;
12) che in particolare,
atteso che il sedicente Stato o Repubblica
Italiana ha perso la sovranità quindi il
carattere di statualità; atteso altresì che ha
assunto posizioni di incompatibilità di
interessi con la nazione per le ragioni
suddette, dichiaro di essere indipendente
giuridicamente e politicamente da esso e che
esso non può assumere debiti imputabili alla
nazione medesima e che pertanto il cosiddetto
“debito pubblico” da esso accumulato non può
intendersi come “debito pubblico” ma è
imputabile esclusivamente alle persone che lo
hanno contratto agendo senza poteri di
rappresentanza del popolo; pertanto ogni pretesa
di pagamento è arbitraria e viene respinta.
Riguardante il Comune di
…………………., rispettosamente Richiedo
13) a Codesta
Spettabile Amministrazione Comunale di
correggere ortograficamente, con cortese
premura, secondo le regole della lingua italiana
che vogliono nome e prenome con le iniziali
maiuscole ed il resto minuscolo, ogni
registrazione del mio nome (prenome Pinco,
cognome Pallino) entro 30 giorni dalla ricezione
della presente comunicandomi il nome della
responsabile della pratica. Ciò faccio perché ho
constatato l’esistenza negli archivi anagrafici
del nome PINCO PALLINO tutto maiuscolo (cfr.
Carta d’identità nr. “……………………..”).
A tutela di ogni mio diritto
mi riservo di agire in giudizio.
La presente dichiarazione
viene resa relativamente ai punti di cui
ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11), 12) e 13) ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 autorizzando la raccolta
dei presenti dati per il procedimento in corso.
Esente da imposta di bollo ai
sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.
Certo di avere reso un
servizio informativo utile alla pubblica
amministrazione per il perseguimento della sua
doverosa azione al servizio della collettività,
porgo distinti saluti
Comune di……….., il ………………………
Firma leggibile del
Dichiarante
Tratto da:
http://marcodellaluna.info/sito/2015/10/24/2763/
Commento NdR: pur essendo in totale accordo con i
concetti espressi dall’avvocato Marco della Luna, vorrei
precisare che quando la si deve consegnare firmata alla
pubblica Amministrazione, vi sono secondo il mio parere,
alcune piccole modifiche da apportare.
|
Altro Esempio della Dichiarazione di Sovranità del
Consulente
di questo portale web: mednat.news 8 pagine:
Pag.1 +
Pag.2 +
Pag.3 +
Pag.4 +
Pag.5 +
Pag.6 +
Pag.7 +
Pag. 8 + copie delle ricevute postali R/R, degli
Enti e Personaggi ai quali è stata inviata:
Pag.A +
Pag.B +
Pag.C
Altro esempio di Dichiarazione di Sovranità individuale
inviatoci da un Sovrano
Altro esempio di Dichiarazione di Sovranità individuale
da un Sovrano VENETO
Altro esempio di dichiarazione di Sovranità individuale
di un Sovrano del LAZIO
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ACCORDO
(non è
indispensabile farlo)
fra
Persona
fisica umana
(uomo naturale)
e
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA,
meglio fare il vostro
Trust
estero vestito, di alto valore
umanistico, sottoposto UNICAMENTE
alla giurisprudenza internazionale,
Common Law e Diritti dell'Uomo
- INATTACCABILE legalmente.
-
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione
lezione 07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
SCRITTURA
PRIVATA
fra la PERSONA FISICA e la FINZIONE
PERSONA GIURIDICA che si
rappresenta::
IO SONO
(Nome) della
discendenza (Cognome),
Essenza/Essere/Entità incarnata in
una persona, con corpo fisico dotato
di Spirito, carne, sangue, ossa (con
tutti i diritti Riservati),
quale uomo reale e naturale,
abitante temporaneamente e per ora,
nei pressi di
COMUNE.........................,
Italia, ….., prov:…. v……., (vedi
anche allegata Autocertificazione di
Esistenza in Vita del ……..) Sovrano
dichiarato per iscritto NOTIFICATO
alle autorità italiane
il.............., Proprietario e
Titolare e quindi amministratore
UNICO, quale
LEGITTIMO
RAPPRESENTANTE
(anche Legale = L.R.)
autocertificato, Beneficiario unico
ed indivisibile, consulente
esclusivo del TRUST/FINZIONE,
(COGNOME e NOME, con CODICE FISCALE)
acquistato nella e
dalla nazione ove vivete
e facente parte, con la propria
funzione di Personalità Giuridica,
di qualsiasi altro tipo di funzione
civile, commerciale, fiscale e
finanziaria, necessarie, ecc.,
eccetto i debiti, vincoli,
giudiziari e/o non, eventuali,
passati, esistenti o futuri, quindi
USUFRUTTUARIO UNICO ed INDIVISIBILE
di qualsiasi bene (mobile od
immobile) intestato alla
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA,
azienda fiduciaria (TRUST),
da me Amministrata e quindi Debitore
del Beneficiario, (Nome e Cognome) è
qui sotto indicata:
(COGNOME e NOME in MAIUSCOLO) + COD.
FISCALE n°............................,
con recapito presso (in certi casi
potete mettere):
Casella Postale: n°….. - Posta di
……… Italia - od il vostro domicilio.
Il presente
Accordo Privato e mutualmente
concordato, entra in vigore alla
data della firma di questa
scrittura/Accordo Privato, tra la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA: (COGNOME
e NOME, COD. FISCALE), noto anche da
ogni, qualsiasi e tutti i derivati e
le variazioni nella grafia di detta
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA con
l’unica eccezione di: "Nome
Cognome", di seguito congiuntamente
e solidalmente Beneficiario, unico
creditore della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
" COGNOME e
NOME", COD. FISCALE, Amministrato e
Debitore, dell'Essere/Ente/IO SONO,
incarnato nella
Persona fisica umana
dotata di Spirito, carne, sangue,
ossa, vivente e respirante,
conosciuto con l'appellativo
distintivo: Nome e Cognome, con
tutte le sue "Grafie" scritturali,
NON in MAIUSCOLO, di seguito
"Titolare e quindi Amministratore
Unico e Creditore indivisibile ”
(vedi specifiche nell’intestazione).
DEFINIZIONI: Glossario dei Termini
Ai fini del presente Accordo
Privato, le seguenti parole e
termini esprimono il significato
stabilito come segue,
ACCORDO PRIVATO
In questo
Accordo Privato il termine "Accordo
Privato" indica il presente scritto
ed espresso come Accordo - datato il
giorno della firma di questo
accordo, tra il Amministratore e
Creditore (vedi specifiche
nell’intestazione) e la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
COGNOME e
NOME, insieme a tutte le eventuali
modifiche di e sostituzioni per
questo Accordo Privato.
DENOMINAZIONE
In questo Accordo Privato con il
termine "denominazione" si intende:
un termine generale che introduce e
specifica un termine particolare che
può essere utilizzato per rivolgersi
ad augurare, richiamare o fare
appello ad un particolare Essere
umano, persona vivente e respirante.
CONDOTTO
In questo Accordo Privato il termine
"Condotto" indica un mezzo di
trasmissione e distribuzione
dell’energia e degli
effetti/prodotto dal e del lavoro,
come i beni e/o servizi, attraverso
e con la
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
COGNOME e
NOME", conosciuto anche con
qualsiasi e tutti i derivati e le
variazioni nella grafia di detto
nome, tranne: "Nome e Cognome".
AMMINISTRATORE e CREDITORE
(vedi specifiche nell’intestazione)
In questo Accordo Privato il termine
"Amministratore e Creditore indica:
"Nome Cognome”.
NOME e COGNOME
In questo Accordo Privato il termine
"COGNOME e NOME" significa COGNOME e
NOME come “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA artificiale” cioè azienda,
Trust, anche conosciuto con
qualsiasi e tutti i derivati e le
variazioni nella grafia di detto
nome, tranne: "Nome e Cognome”.
DERIVATO
In questo Accordo Privato la parola
"derivato" significa proveniente da
un altro; ottenuto da qualcosa che è
superiore ad un subalterno; quello
che non ha l'origine in se stesso,
ma ottiene l'esistenza da qualcosa
di precedente e di natura
fondamentale o primaria; qualunque
cosa che derivi da un’altra.
Ens legis
In questo Accordo Privato con il
termine "ens legis" (dal Latino:
essere legge) si intende: una
“creatura” della legge; in realtà
una FINZIONE Artificiale,
contrapposto a Essere/Persona
naturale Umana con Spirito, carne,
sangue ed ossa, come ad esempio lo
può essere una società, od una
azienda individuale come lo è il
Trust autonominato
(da
NOTIFICARE nella nazione ove vivete),
considerata derivante la propria
esistenza interamente dalla Legge e
NON dalla Natura.
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
La locuzione “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA” (o, secondo una vecchia
terminologia, ente morale), in
diritto, indica un complesso
organizzato di persone e di beni al
quale l'ordinamento giuridico
attribuisce la capacità giuridica
facendo FINZIONE di un Soggetto di
diritto.
In generale la “capacità giuridica”
riconosciuta alla “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA”
è meno estesa di quella riconosciuta
all'Essere umano in quanto individuo
di diritto, ossia alla Persona
fisica (uomo naturale), poiché la
“FINZIONE GIURIDICA” non può essere
parte di quei rapporti giuridici
che, per loro natura, possono
intercorrere solo tra Persone
fisiche in carne ed ossa.
La FINZIONE GIURIDICA è quindi
quell’organismo unitario,
caratterizzato da una singolarità
e/o PLURALITÀ’ di FINZIONI o da un
COMPLESSO di beni, al quale viene
riconosciuta dal diritto, la
capacità di agire in vista di scopi
leciti e determinati per conto del
Beneficiario in carne ed ossa, la
Persona fisica.
Quindi in questo Accordo Privato con
il termine "FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA" si intende un astratto,
un'entità immaginaria giuridica, ens
legis, come una società, anche di
capitali, creata per costrutto di
diritto e considerata legalmente
come “FINZIONE”, titolare di
determinati diritti e doveri simili
ma non primari, per conto di un
Essere/Persona umana, cioè
l’Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione), che
sulla base del ragionamento
giuridico, è legalmente trattata
come “FINZIONE di un Essere/Persona
umana” allo scopo di condurre
legalmente attività commerciali a
beneficio e per conto di un Essere
vivente biologico, una Persona
fisica in carne ed ossa.
Fin dai tempi antichi, la legge dei
vari stati del mondo, ha imposto
diritti e preteso doveri,
utilizzando una concettualizzazione
aziendale, riconoscendo, cioè, le
FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE come
differenti dagli Esseri umani.
Le teorie per cui questa modalità di
funzionamento legale si è
sviluppata, è stata giustificata,
qualificata e definita, sono oggetto
di una biblioteca molto consistente
e non sono state ancora ben
definite.
Le radici storiche di una
particolare società, le pressioni
economiche, le nozioni filosofiche,
tutto ha avuto la propria parte
nella risposta della legge alla
modalità con cui gli uomini
portavano avanti i propri affari
attraverso quello che oggi è il
familiare dispositivo della società.
L’attribuzione legale di diritti e
doveri di una
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
diversa da
Uomo/Ente/Essere/Persona in carne,
sangue, ossa e
Spirito è
necessariamente un processo
metaforico. E non c’è nulla di
peggio.
Senza dubbio, "le metafore nel
diritto devono essere strettamente
controllate."
By Cardozo, J., in Berkey v Third
Avenue R. Co. , 244 NY 84, 94.
“Tutti gli strumenti di pensiero
devono essere strettamente
controllati per non essere abusati e
fallire nel loro servizio alla
ragione."
Vedere
US v SCOPHONY CORP OF AMERICA
, 333 US 795 ; 68 S. Ct. 855 ; 1948
Stati Uniti".
Nome e Cognome - vedi allegato
“Estratto integrale Atto di Nascita”
In questo Accordo Privato il termine
"Nome e Cognome" indica l’Essere
vivente, l'Uomo naturale, ovvero la
Persona fisica umana senziente,
conosciuto con l'appellativo
distintivo di: "Nome, della
discendenza, Cognome", quale Essere
umano, egli è una Persona fisica in
carne ed ossa che vive e respira,
dotato di Spirito personalizzato,
Io Sono, ben Distinto dal
costrutto legale ed artificiale,
dalla ens legis, e quindi
dalla “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA”,
creata per costrutto di legge ed
esistente solo su di un pezzo di
carta o di plastica, con o senza
chip.
Essere senziente e vivente
In questo Accordo Privato il termine
"Essere/Essenza/Ente/Persona
fisica umana
senziente e vivente", quale uomo
naturale, e’ riferito esclusivamente
a (Nome e Cognome) cioè
all’Amministratore in toto, ed
indivisibile e creditore del Trust
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA = COGNOME
e NOME (scritto tutto in
MAIUSCOLO e relativo COD. FISCALE),
trattasi quindi di un
Essere/Persona, uomo vivente che
respira, e’ da distinguersi da un
costrutto legale astratto come
un’entità artificiale, chiamata “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA”
(nei fatti un “pezzo di carta o di
plastica, con o senza chip”), o
società, di soggetti, anche di
capitali, associazioni e simili.
Non obstante
In questo Accordo Privato con il
termine "non obstante"
significa: parole anticamente usate
in atti pubblici e privati con
l’intento di escludere, in anticipo,
qualsiasi interpretazione diversa da
certi scopi e oggetti dichiarati.
Quindi, come indicato anche nella
Costituzione Italiana, ogni
Uomo/Persona (maschio e/o femmina) è
Sovrano, in quanto facente
parte dell’insieme “Popolo Sovrano”
(art. 1, Cost.), ed è quindi, in
quanto SOVRANO, indipendente da
tutte le Leggi, ad eccezione di
quelle Naturali.
Egli NON è vincolato da alcuna
istituzione creata da suoi simili,
SENZA il suo esplicito e dichiarato
consenso".
vedi: CRUDEN v NEALE , 2 NC 338
(1796) 2 SE 70.
FIRMA: Vedere
UCC
§ 3-401 (b), (quello che è
considerato firma).
In Italia: Non esiste una
definizione legale di firma, perché
il codice civile Italiano si occupa
solamente di disciplinare gli
effetti giuridici di un documento
sottoscritto.
Firmato: Vedere
UCC
§ 1-201 (39) (quello che è
considerato firmato).
Mezzo di trasmissione
In questo Accordo Privato il termine
"mezzo di trasmissione" si riferisce
a un condotto, ad esempio a COGNOME
e NOME, quale
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA.
U.C.C.: In questo Accordo Privato
con il termine "U.C.C. " si intende
“Uniform
Commercial Code” (Codice
Commerciale Uniforme, di diritto
Nazionale ed Internazionale),
firmato in umido dal Trustee, è un
modello riconosciuto di legge in
materia di contratti commerciali,
dalle varie nazioni del mondo,
Italia compresa.
Lo U.C.C. è una Legge Internazionale
modello, che ha per oggetto un tema
di competenza delle legislazioni
degli Stati del mondo che hanno
aderito/firmato (l’Italia e la
Francia sono fra queste).
Una volta elaborato, è stato
proposto alle assemblee parlamentari
dei singoli Stati, e moltissimi
Stati del mondo hanno recepito con
proprio provvedimento legislativo lo
UCC, facendolo diventare pertanto
Legge dei contratti commerciali,
applicabile anche nel proprio
territorio e nei rapporti
Commerciali Internazionali.
ACCORDO:
In considerazione del fatto che il
Titolare Unico indivisibile e quindi
Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione),
1 - costituisce la sorgente,
l’origine, la sostanza, ed essendo
cioè base di "rivendicazione
preesistente" dalla quale compare la
creazione artificiale della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, COGNOME
e NOME e COD. FISCALE, base
sulla quale COGNOME e NOME
funziona come mezzo di
trasmissione,interfaccia, ossia
serve come un condotto, garantendo
all’ Amministratore e Creditore
(vedi specifiche nell’intestazione)
la capacità di interagire,
contrattare, acquistare, scambiare
beni e servizi, commerciando con
altre FINZIONI
GIURIDICHE/artificiali.
2 – Nome e Cognome, costituisce la
vera ed unica FONTE dei beni,
attualmente intestati alla
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA COGNOME e
NOME, attraverso l’Esistenza
senziente, l’esercizio di facoltà,
creative con il lavoro e la fatica
dell’ Amministratore e Creditore
Unico ed indivisibile (vedi
specifiche nell’intestazione), che
hanno fornito e forniscono i fattori
di costo sufficienti per sostenere
qualsiasi contratto di sorta che
COGNOME e NOME possa eseguire, od ha
potuto eseguire in passato, ed in
riferimento al quale COGNOME e NOME
possa essere considerato stato, o è,
vincolato;
3 - al fine di garantire la
sicurezza del pagamento di tutte le
somme ora dovute e ancora da pagare,
e di quelle che potrebbero diventare
dovute ed esigibili, da parte della
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA
COGNOME e NOME
e COD FISCALE, a titolo oneroso, con
la scrittura presente, Concorda e
Conviene che COGNOME E NOME debba
sottoscrivere l’impegno a:
- di funzionare e servire come mezzo
di trasmissione a beneficio dell’
Amministratore e Creditore (vedi
specifiche nell’intestazione),
garantendo all’ Amministratore e
Creditore, la capacità di impegnarsi
in commercio con altre
FINZIONI/PERSONE GIURIDICHE, e
di indennizzare, difendere e
conservare integro il capitale e/o i
beni e/o servizi dell’
Amministratore e Creditore perché
solo da Egli acquistati e pagati
(vedi specifiche nell’intestazione)
da e contro ogni e qualsiasi
responsabilità, reclami, richieste,
ordini, citazioni, ordinanze,
sentenze, fiscali e/o finanziarie,
economiche, danni, costi, perdite,
pignoramenti, imposte, depositi,
cause, azioni legali, azioni
fiscali, sanzioni, multe, interessi
e spese di sorta, da parte di
privati e/o dello stato (enti ad
esso collegati), sia in assoluto che
nel contingente, dovuti e/o che
potrebbero diventare dovuti ed
esistenti al presente e/o nascenti
in futuro, comunque evidenziati,
sofferti, sostenuti da, ed imposti
alla FINZIONE/PERSONA GIURIDICA =
COGNOME e NOME, e per qualsiasi
motivo, scopo e causa di sorta,
esonerando l’Amministratore da
qualsiasi tipo di debito, ipoteca,
vincolo, giudiziario e non,
contratto e/o subito dai terzi
privati (banche, finanziarie, ecc.)
e/o dallo stato (ministero delle
finanze, agenzie delle entrate spa -
ufficio riscossioni), ecc.), anche
in futuro dalla e sulla
FINZIONE/PERSONA GIURIDICA, COGNOME
e NOME, in quanto NULLI ed
INESISTENTI, in quanto gli enti
citati sono stati PIGNORATI e
DICHIARATI ANNULLATI ! (vedi
UCC)
Tutti i Beni mobili, immobili, conti
correnti, ecc, ascritti alla
FINZIONE PERSONA GIURIDICA (COGNOME
e NOME) sono da dichiararsi di
proprietà e gestione di (Nome e
Cognome) e da esso amministrati,
quale unico Trustee anche del Trust
estero con FINZIONE segregata in
esso.
Firma Autenticata in COMUNE dove si abita: (Nome e
Cognome), trustee del Trust estero:
COGNOME e NOME della
FINZIONE PERSONA GIURIDICA
Nota bene: NON serve iscriverlo in
U.C.C.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ESISTENZA in VITA per la
Persona Fisica umana
(maggiorenne):
D.P.R. 445/2000
BOZZA
sul come compilarlo - (questo
documento serve per
soggetti oltre i 18
anni, NON per i
minorenni)
Questa e' una
Dichiarazione
Sostitutiva di Atto di
Notorietà, ovvero una
Autodichiarazione
rilasciata ai sensi
dell’art. 47 del DPR n.
445 del 28/12/2000
Il sottoscritto/a (Nome)
………………………. della
discendenza (Cognome)
…………………….certifica e
conferma, è nato/a in
buona salute e
completamente libero e
ben formato, il….. alle ore del
giorno……anno…..in v……..paese……
ed è tutt’ora in
Esistenza in Vita
Egli/Ella dimora
stabilmente nel suo
proprio corpo e ivi né
ha stabilito la propria
RESIDENZA fino al
proprio Trapasso, ma ed
occasionalmente per ora
può avere Domicilio in
via……….. paese
……………Stato.........
Questa ESSENZA od
ENTE/ESSERE, che si è
incarnata, possiede un
corpo fatto di: carne,
ossa, sangue, con
Spirito ed energia, con
dimora, domicilio,
ovunque ove il suo Io
Sono (Nome e Cognome)
quale Persona umana, si
manifesta (è presente)
nel e con il suo corpo
fisico, nasce SENZA
legami di debiti
pregressi generati da
terzi o dallo Stato ove
è nata, né accetta il
"silenzio assenso", e
può emettere dei titoli
a suo nome di
qualsiasi importo
egli/ella riterrà
necessario;
Il bond od i titoli che
vengono emessi a suo
nome anche se
occultamente, da parte
dello stato nel quale è
nata e registrata, o di
altri stati e/o di
terzi,, viene/verrà
incassato e gestito da
parte di questa
Essenza/Essere, ed Ella
non potrà essere
sottoposto/a, a NESSUN
trattamento sanitario di
qualsiasi tipo (es.
vaccinazioni
(sperimentali od
presunte obbligatorie),
TSO), senza un suo
esplicito consenso
scritto.
Questa essenza potrà a
suo insindacabile
giudizio richiedere allo
stato in cui vive, il
risarcimento danni per
la SCHIAVITU’ alla
quale e’ stata
sottoposta fino ad ora
od in futuro….
Autocertificazione ai
sensi del
Art. 74 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445
– Autocertificazioni
possibili e lecite,
comprese le pene per chi
si oppone (pubblici
ufficiali)
Si diffida qualsiasi
soggetto, anche pubblico
ufficiale, a modificare
una qualsiasi parte di
questo documento
autocertificato da parte
di uno o dei due
genitori.
Art. 74 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445. -
D.P.R. 445/2000
- Costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la
mancata accettazione
delle dichiarazioni
sostitutive di
certificazione
(autocertificazione)
rese a norma delle
disposizioni di cui
all'art. 46,
o 47 a seconda del caso,
D.P.R.
28-12-2000, n. 445.
- Consapevole che in
caso di dichiarazione
mendace sarà punito ai
sensi del Codice Penale
secondo quanto
prescritto dall'art. 76
del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre,
qualora dal controllo
effettuato emerga la non
veridicità del contenuto
di taluna delle
dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici
conseguenti al
provvedimento
eventualmente emanato
sulla base della
dichiarazione non
veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000).
- Ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003
autorizza la raccolta
dei presenti dati per il
procedimento in corso.
Esente da imposta di
bollo ai sensi dell'art.
37 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
P.S. Le informazioni
contenute in questo
documento, non hanno e
non subiranno alcuna
variazione, salvo quando
e quanto dal soggetto
stesso, verranno
comunicate.
La risposta di conferma
ed accettazione del
documento, deve avvenire
entro e non oltre 30
giorni, dalla ricevuta
della stessa e non
ricevendo risposta si
riterranno da Voi
accettati pienamente
tutti i punti e
quanto espresso in
questo documento, per
silenzio/assenso.
In caso di
risposta da parte
dell'Ente, essa dovrà
essere effettuata SOLO
in forma scritta con
raccomandata R/R.
NON si accettano altre
risposte, se non in
questa forma:
Raccomandata con
Ricevuta di Ritorno,
indirizzata al domicilio
temporaneo.
Oggi il……………a COMUNE di…….
Il
sottoscritto (Nome) della
discendenza (Cognome), abitante in
…………………………. (Sovrano individuale
dichiarato, e NOTIFICATO se lo si è
fatto) Titolare unico,
amministratore e creditore
beneficiario indivisibile (vedi
allegato) del Trust° estero inclusa
e segregata la “FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA”
denominata COGNOME e NOME con
COD. FISCALE n ……
Firma leggibile (Nome e Cognome),
Autenticata in COMUNE dove si abita oppure da un Notaio
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
IMPORTANTE
da ricordare
per TUTTI !
La
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA
COGNOME e
NOME e COD
FISCALE =
TRUST che
dovrebbe
essere
amministrato
dalla
Persona
fisica
umana,
e quindi
tutti i vs
documenti
rilasciati
dal presunto
stato che a
sua volta è
un TRUST,
una volta
SOTTRATTA ad
esso, con la
giusta
Legale
Rappresentanza
(quella che
trovate qui
in questa
pagina) al
presunto
stato con la
Sovranità
Individuale
(SI) +
Esistenza in
Vita (EV) +
Legale
Rappresentanza
di essa
(LR), la
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA,
+ la
Disposizione/creazione/gestione
per il
proprio
Trust°
estero,
si
può
utilizzare a
vostra
discrezione
per tutti i
"contatti" o
contratti
con il
$ixt€ma,
Tribunali
compresi,
idem per
tutti i
documenti ad
essa
intestati,
che potrete
continuare
ad
utilizzare,
dato che li
avete
acquistati
dallo stato
ove avete il
vostro
domicilio !
Ricordatevelo
che DOVETE
ridivenire
gli
amministratori
unici ed
indivisibili
di esso il
vs Trust° =
la
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA,
e ciò per
ogni
vostra
necessità, e
nei vari
rapporti con
il presunto
stato che ve
l'aveva
sottratta
con
l'inganno ai
vostri
genitori.
Non fate
l'errore di
far cambiare
il vs
COGNOME e
NOME,
scritto in
solo
MAIUSCOLO
all'anagrafe,
con quello
scritto in
Maiuscolo
minuscolo
(Nome e
Cognome),
perché cosi
la vostra
Persona
Fisica umana
verrà
immessa
SOTTO il
sistema e
resa schiava
anch'essa,
mentre
lasciate il
"COGNOME e
NOME"
scritto in
MAIUSCOLO,
cosi come è
già e che
come avete
capito,
rappresenta
ed
identifica
SOLO la
vostra
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA
il vostro
TRUST ed
utilizzatela
per ogni
vostra
esigenza
dopo che
l'avete
SOTTRATTA
con i
documenti
QUI indicati
ed inviati
alle
presunte
autorità
statali:
Pubblica
Amministrazione
(PA).
Vi ricordiamo anche che:
Al momento del "presunto contratto"
(atto
di nascita = FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA)
lo stato italiano attribuisce ad
ogni nascituro un Bond (Titolo
obbligazionario) di circa 2 milioni
e più di euro, crescente nel tempo,
a seconda delle competenze acquisite
il quale piuttosto di essere
consegnato al diretto interessato
perché è suo, al momento del
raggiungimento della maggiore età, è
mantenuto sottratto con un
espediente dall’età di 10 anni, ma
può essere richiesto con la propria
RIVALSA, per il "diritto
risarcitorio", contenuta nel nostro
documento del Trust° estero.
Pertanto, il
denaro creato per conto della vostra
FINZIONE, che dovrebbe invece
servire a voi per le spese di
sopravvivenza quali, l’acquisto di
una casa, auto, gestione famigliare,
ecc. viene inserito in lotti e
commercializzato a livello
internazionale a insaputa dei
diretti interessati, andando a far
parte del Pil nazionale. Ecco
perché nulla bisogna pagare poi al
presunto Stato Italia, in quanto è
uno stato nato con Violenza, Rapina,
Truffa, Corruzione, e per di più è
un'azienda
privata;
vedi qui i FATTI della storia,
ed anche perché la
REPUBLIC of ITALY
(vedi conferma
della sua registrazione),
è una
colonia US e quindi una
azienda in mano ai privati =
company, infatti ciò e anche
confermato dalla registrazione al
SEC di cui abbiamo evidenziato e
dimostrato con i riferimenti ed i
links, proprio in queste
pagine).
Infatti:
Perché la nostra
tessera sanitaria Italiana, riporta
codici militari americani
(PENTAGONO), aeronautici per le
merci (IATA) e codici bancari
dell’Associazione Bancari Americani
(ABA)?
Semplice perche la REPUBLIC OF ITALY
alias della supposta REPUBBLICA
ITALIANA è una colonia degli USA….e
noi siamo dichiarati come “merci”….cose,
non come persone fisiche
umane….infatti tutti
i
certificati,documenti, tessera
sanitaria compresa, cioè le FINZIONI
PERSONE GIURIDICHE, sono anche
utilizzate per emettere i “titoli di
stato” della REPUBBLICA ITALIANA,
registrata con il suo alias REPUBLIC
OF ITALI al S.E.C.
come governo straniero (Cik 52782), assieme alle Companies ivi registrate. Inoltre
con i nostri documenti essendo in
mano alla ABA (ass. Banchieri
Americana) come comprova la tessera
sanitaria, essi i banchieri emettono
titoli finanziari, quanto pare a
loro, ed incassano anche gli
interessi quando li immettono sulle
piattaforme finanziarie…e tutto
nascondendoci questi FATTI !
https://youtu.be/UHfM-cmO-5s (qui
è tutto dimostrato)
Come è
possibile che i ministri del governo
italiano debbano sempre piacere a
paesi esteri.
Bene la risposta la trova
nell'archivio dei beni culturali
dove è presente un PDF, stampato dal
Poligrafico della Zecca dello Stato.
Nero su bianco si legge di Cassibile
e del fatto che dal 1943 chi comanda
in Italia non è il popolo italico,
bensì il potere anglo americano.
FONTE:
http://www.archivi.beniculturali.it/dga/uploads/documents/Fonti/Fonti_XVI.pdf
vedi
PDF già scaricato
Mai nessuno ha comandato in Italia,
se non l'America e chi vuole
veramente governare per il popolo
italico dovrebbe denunciare la
verità.
vedi:
Il NUOVO PARADIGMA - PDF
+
https://www.facebook.com/pages/Movimento-Sovrano/174775536012864?ref=hl
Per capire i grandi inganni:
http://ilnuovorinascimentoitaliano.blogspot.it/search/label/progetto
gaia
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
PDF:
Ecco descritto in modo preciso come
è nata la SCHIAVITU', come viene
perpetrata e come viene ampliata dai
CRIMINALI che controllano il PianEta....
IMPORTANTE:
come uscire dal $i$T€ma ? ecco come
vedi:
Glossario per Sovranità Individuale
+
Il PARADIGMA
dell'UOMO LIBERO !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
PROMEMORIA per TUTTI
coloro che abitano
in Italia:
TUTTO PUO' ESSERE
RIGETTATO, se in
DISONORE, VISTA la
SENTENZA Italiana
del
27/01/2017 n. 2043
della Cassazione
Civile, sez. III
La Suprema Corte
afferma che un
pignoramento che
colpisca beni che si
prospettano nella –
formale e separata –
titolarità di un
trust, prospetta una
fattispecie
giuridicamente
impossibile, secondo
il vigente
ordinamento interno
e, quindi,
insanabilmente
NULLA, per
impossibilità di
identificare un
soggetto esecutato
giuridicamente
possibile, siccome
inesistente e quindi
insuscettibile tanto
di essere titolare
di diritti quanto di
subire
espropriazioni (cioè
coattivi
trasferimenti) dei
medesimi.
È invalido il
pignoramento
eseguito nei
confronti del Trust
anziché del Trustee
e quindi per
estensione sono
NULLI tutti i
procedimenti in
disonore condotti
nei confronti del
Trust.
PROMEMORIA
e
RIEPILOGO:
PERSONA
GIURIDICA
=
FINZIONE
(definizione
da non
immettere
nel
documento,
ma da
imparare
a
memoria
per voi,
utilizzate
queste
parole
anche
quando
siete
con
dipendenti
della
Pubblica
Amministrazione
= PA e
AG.
delle
ENTRATE
SpA -
AdE)
Il
$ixT€ma
in
particolare
o stato
ove si
vive,
riesce a
rubare,
gestire,
governare
e quindi
amministrare,
la tua
obbligazione
prepagata
= cioè
la tua
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA
che ci
ha
propinato
e
sottratto
DOPO la
nascita
e senza
il tuo
consenso,
né di
quello
dei tuoi
genitori
che sono
stati
IMBROGLIATI
perché
non sono
stati
informati
di cosa
serviva
il
"Certificato
di
nascita",
esso, lo
stato se
ne è
appropriato
e di cui
è un
FINTO
proprietario
ed
illegittimo
Trustee/amministratore,
fino a
quando
non ne
reclami
la
proprietà
e
l'amministrazione
con gli
appositi
documenti
del
proprio
Trust°,
essa è
la Tua e
solo la
Tua,
altrimenti
chiamata
dal
sistema,
per far
confondere
le idee
e far
identificare
la
Persona
Fisica
umana
con
essa, la
falsamente
detta: "PERSONA
GIURIDICA"
= cioe'
il tuo
COGNOME
e NOME,
scritto
in
MAIUSCOLO,
nel
certificato
di
nascita,
nella
carta di
identità',
passaporto,
patente
di
guida,
carta o
tessera
sanitaria,
ecc., e
siccome
quella
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA
è un
ente
aziendale
che ha
il tuo
Nome e
Cognome,
quindi
ne sei
tu il
legittimo
titolare,
proprietario
e
dovresti
esserne
anche il
Legale
Rappresentante,
la
FINZIONE
ha anche
un
relativo
CODICE
FISCALE,
è nei
fatti
un'azienda
fiduciaria,
ma
quello
NON sei
Tu, in
quanto
essa è
un Ente
virtuale
NON
vivente
e quindi
NON
reale,
che non
è fatto
come te
con un
fisico
fatto di
Spirito,
carne e
sangue
e
quindi
NON ti
devi
identificare
in essa
che è un
OGGETTO
virtuale,
anche se
ha il
tuo
COGNOME
e NOME
!... nei
fatti lo
ripetiamo
la
FINZIONE,
è
un'azienda
fiduciaria
= un
TRUST
(la
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA)
che ti è
stato
RUBATO,
con un
furto di
identità,
sottratto
alla tua
nascita,
con la
firma da
parte
dei tuoi
genitori
del "certificato
di
nascita",
che
non sono
stati
informati
dei
fatti e
conseguenze...)
dal
presunto
stato (REPUBLIC
of ITALY,
vedi
conferma
della
sua
registrazione)
e quindi
essa è
in mano
e sotto
l'amministrazione
quale
illegittimo
Trustee,
del
presunto
stato
nel
quale
abiti ed
in
Italia,
dell'AGENZIA
delle
ENTRATE
(AdE),
BANCHE,
FINANZIARIE,
ecc. e
di tutti
gli enti
polizieschi....,
(fino a
quando
l'Individuo
titolare
vero ed
UNICO
Trustee
e
Beneficiario,
la
Persona
fisica
umana
reale,
ovvero
l'uomo
naturale,
non
SOTTRAE
a questi
enti ed
al
presunto
stato,
con la
vera
titolarità
peropria,
l'amministrazione/Trustee
illegittima
dello
stato,
di
questa
FINZIONE/PERSONA
GIURIDICA,
con gli
appositi
documenti
del
Trust°
estero
qui
publicizzato)
perché
il
presunto
stato -
vedi
come si
è
formata
l'Italia
=
REPUBLIC
of ITALY,
regioni,
comuni,
ministeri
e
governo
sono
colonie
ed
aziende
private
-
iscritte
al
S.E.C.
data
base
delle
Companies
mondiali,
vedi:
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782,
è sempre
e
comunque
in mano
ai
Banchieri
mondiali
proprietari
anche
del
FMI
e delle
Banche
di cui
dispongono
i
capitali
azionari
e la
direzione
delle
stesse)...
Notizia
importante:
AGENZIA
delle
ENTRATE
Spa
-
CARTELLE
NULLE
Sapete
perché,
oltre a
tutto il
resto,
le
cartelle
sono
facilmente
illegali
?
Perché
nel
riepilogo
vengono
sommati
dei
NUMERI
che
vengono
poi
quantificati
magicamente
in EURO
!
Ma,
mancando
l'unità
di
VALORE a
fianco
ad ogni
numero
(che
deve
essere
motivato),
la loro
pretesa
è
riconducibile
(vedi:
Codice
Penale-
Libro II
– Dei
delitti
in
particolare
- TITOLO
XIII -
Dei
delitti
contro
il
patrimonio
mediante
violenza
alle
cose o
alle
persone),
al reato
di
estorsione
sanzionato
dagli
art.
624-625-629
del
codice
penale
italiano.
LIVING
Trust:
Cos'è un
fondo
fiduciario
vivente
?
Un fondo
fiduciario
vivente
è un
documento
legale
creato
da voi
durante
la
vostra
vita.
Proprio
come un
testamento,
un fondo
fiduciario
vivente
indica
esattamente
quali
sono i
vostri
desideri
riguardo
al
vostro
patrimonio,
ai
vostri
familiari
a carico
e ai
vostri
eredi.
La
grande
differenza
è che un
testamento
diventa
effettivo
solo
dopo la
vostra
morte e
il
vostro
testamento
è stato
registrato.
Un
contratto
fiduciario
in vita
aggira
il
costoso
e lungo
processo
di
successione,
consentendo
al
vostro
successore
fiduciario
(che
svolge
sostanzialmente
lo
stesso
ruolo di
esecutore
testamentario)
di
eseguire
le
vostre
istruzioni
come
documentato
nel
vostro
contratto
fiduciario
in vita
al
momento
della
vostra
morte, e
anche se
non
siete in
grado di
gestire
i vostri
affari
finanziari,
sanitari
e legali
a causa
di
incapacità.
I fondi
fiduciari
viventi
sono
disponibili
presso
gli
avvocati
che si
occupano
di
pianificazione
successoria,
i
software
di
pronto
uso e le
risorse
online,
come
Nolo.
Un trust
vivente
è il più
appropriato
per gli
individui
che
hanno
circostanze
finanziarie
o
personali
complesse,
come ad
esempio
beni
consistenti,
una
famiglia
mista,
interessi
commerciali
stretti
o
proprietà
in altri
stati.
Un fondo
fiduciario
vivente
può
anche
essere
uno
strumento
molto
efficace
per un
individuo
non
sposato,
indipendentemente
dalla
situazione
finanziaria,
presumendo
che i
desideri
dell'individuo
non
possano
essere
soddisfatti
utilizzando
le
designazioni
dei
beneficiari
e
l'opzione
di
titolazione
dei
diritti
di
sopravvivenza
e le
procure.
TRUST (cosa
è ?)
La parola
TRUST è
inglese e
significa
letteralmente
“fiducia” ma
nella
sostanza
il TRUST è
un contratto
con cui un
soggetto
disponente (Settlor)
trasferisce
la proprietà
di uno o più
beni ad un
soggetto
fiduciario
(Trustee).
Quest’ultimo
dispone e
amministra i
diritti
reali
ed i
bene in esso
segregati ed
acquisiti
per uno
scopo
predeterminato
o
nell’interesse
di un
beneficiario
titolare di
un diritto
personale. A
lui potranno
trasferirsi
in piena
proprietà i
beni alla
fine della
durata del
TRUST.
Cosa
vuol dire?
Il
TRUST
è un
istituto
complesso e
multiforme
che si
adatta bene
alle varie
particolarità
del caso ed
alle volontà
ed esigenze
personali
del singolo
disponente.
Possiamo
dire che non
esiste un
vero e
proprio tipo
di
TRUST,
non esiste
un rigido ed
unitario
modello di
TRUST,
ma tanti
possibili
schemi
che
possono
essere
creati.
Ognuno
di essi può
avere
caratteristiche
del tutto
diverse
dagli altri
in vista di
una finalità
ultima da
raggiungere.
La legge
che
regolamenta
un
TRUST,
non può
essere
quella
italiana,
che non
comprende
questo
contratto,
ma una
legge
straniera
che la
annovera
normalmente.
La
SEGREGAZIONE
o
separazione
nei trust
La
caratteristica
principale
del trust è
la
SEGREGAZIONE
(separazione)
del
patrimonio (beni
mobili ed
immobili, od
enti
virtuali o
non e di
quanto
inserito/segregato
in esso) in
quanto
produce
l’effetto di
segregare il
patrimonio
conferito da
tutti gli
attori della
vicenda.
I beni o
diritti in
TRUST sono
di proprietà
del
Trustee
(non più
del
disponente),
il quale
però non può
farci quello
che vuole,
ma è
gravato
dall’obbligo
di
amministrarli
nell’interesse
altrui.
Il
Trustee
normalmente,
non può
avvantaggiarsi
personalmente
dall’essere
proprietario
dei beni in
TRUST,
non può
benificiare
dei suoi
frutti, né
godere dei
beni stessi,
è tenuto
solo ad
utilizzarli
(gestirli,
venderli,
permutarli,
ecc., salvo
diverse
disposizioni
entrocontenute
nell'atto
dello
stesso
TRUST,
es.
usufrutto ed
utilizzo dei
beni),
questo
nell’interesse
dei
beneficiari,
secondo le
disposizioni
e con i
limiti
impartiti
dal
Disponente
nell’atto
costitutivo
o in un
successivo
atto.
vedi:
http://www.studiorizzuto.it/trust.html
http://wwwdata.unibg.it/dati/corsi/65075/65659-Presentazione
lezione
07.05.2014.pdf
http://www.lexgv.it/2-non-categorizzato/15-il-trust
Trust
Sentenze
ed
indicazioni
su di esso,
come
proteggersi
da Terzi
Con il
vostro Trust
sotto
Giurisprudenza
Trust Law
del Jersey,
siete al
riparo di
tutto e
potete anche
uscire dalla
"cittadinanza
italiana",
rinunciandovi
e
dichiarandolo
nel
documento
del Trust
stesso, e
ciò può
essere fatto
legalmente
dato che:
I cittadini
italiani
possono
rinunciare
volontariamente
alla
cittadinanza
italiana
purché si
trasferiscano,
o abbiano
trasferito,
la propria
residenza
all'estero e
siano
titolari di
un'altra o
di altre
cittadinanze
(L. 91/1992,
art. 11).
Disciplinato
dalla Legge
91/1992 artt.
3 e 11
La legge
prevede la
rinuncia
alla
cittadinanza
italiana da
parte del
cittadino
italiano in
possesso
della
cittadinanza
di un altro
Paese e che
risieda o
stabilisca
la propria
residenza
all’estero.
L’interessato
deve
presentare
istanza di
rinuncia
all’autorità
diplomatica
o consolare
italiana nel
Paese di
residenza
perchè
l’acquisto
volontario
di una
cittadinanza
straniera e
il
trasferimento
della
residenza
all’estero
non
producono la
perdita
automatica
della
cittadinanza
italiana,
salvo in
forza di
accordi
internazionali.
Può
rinunciare
alla
cittadinanza
anche il
figlio
minore di
cittadini
stranieri
che hanno
acquistato
la
cittadinanza
italiana e
che al
compimento
del
diciottesimo
anno, in
possesso di
altra
cittadinanza,
dichiari
espressamente
all’Ufficiale
di stato
civile o al
console di
voler
rinunciare
alla
cittadinanza
italiana.
Ovviamente
il documento
del Trust va
inviato via
PEC od R/R,
all'ambasciata
Italiana a
Roma in
Vaticano,
cosi da
informare
l'ambasciatore
italiano che
avete
acquisito
cittadinanza
nel vostro
stato/trust.
Pignoramento
beni
segregati in
un living
Trust° ?
In Italia
per gli
impiegati
della
AGENZIA
delle
ENTRATE SpA
(AdE) -
Servizio
Riscossioni
= AdER, ed
altri della
Pubblica
Amministrazione
(PA), tutti
i TRUST sono
patrimoniali
e quindi
commerciali...
Il Trustee
(amministratore)
non potendo
prelevare
del denaro
dal Trust
Estero,
perché
in esso non
è concepita
la
possibilità
di
disgregare
il
patrimonio
monetario e
quindi di
fare
pagamenti di
tasse,
imposte,
multe,
balzelli,
ecc., in
altri Stati,
se non nel
proprio del
Trust
stesso.. a
questo
punto il
Trustee non
paga e non
può
pagare... l'AdER
su quali
beni si
rivale, cioè
chi
multerebbe ?
Il TRUST
? Non può,
perché
è solo
un insieme
di beni,
allora cerca
di rivalersi
sul Trustee
e/o sui suoi
beni, che
però si è
spossessato
dei suoi
beni,
segregandoli
nel Trust°
stesso e
quindi, non
possedendo
più nessun
tipo di
beni, il
presunto
stato
Italiano la
REPUBLIC OF
ITALY, e la
sua PA,
nulla può
incassare….
Se avete
creato il
vostro
Living
Trust°
estero, di
alto valore
umanistico,
sotto
unicamente
TRUST LAW
del Jersey),
Common Law e
Diritti
dell'Uomo,
siete al
sicuro
legalmente e
segregando
in esso i
vostri beni
mobili ed
immobili, ed
i vostri
figli ed il
presunto
stato e
l'AGENZIA
delle
ENTRATE SpA,
nulla potrà
sui vostri
beni.
Se non
l'avete
ancora
fatto:
Pagate
l'AGENZIA
delle
ENTRATE -
Agenzia
Riscossioni,
con Euro
scritturali
! e
fatelo,
specie se
siete
sovrani,
QUI:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Pagamenti/Pagamento+delle+imposte+estero+mediante+bonifico/
Coordinate+da+utilizzare+per+il+bonifico+estero/?page=modpagint
Con questo
tipo di
pagamento,
sia che sia
accettato o
meno, avrete
più tempo
per
formulare
altre
iniziative
per la
vostra
protezione
legale, per
creare il
vostro Trust
estero sotto
Trust Law
Jersey.
Da
registrare (facoltativamente)
nel
Jersey
e solo da
NOTIFICARE
(NON
registrare)
nella
nazione ove
vivete.
vedi:
Manuale
d'uso
appropriato
del trust
Altre info sul tema:
https://www.facebook.com/groups/notificadicortesia/permalink/400471416760508/
https://drive.google.com/folderview?id=0B9PEriRP9nMtWFI0WmZMdjMzZ3M&usp=sharing
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=it
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B8j6i7ZXCFbhNkFSeEFIdkcwWEk&usp=sharing&tid=0B8j6i7ZXCFbhWXdyREtUNWNIc0k
https://www.facebook.com/notes/valeria-gentili/io-%CF%86/647149635364291
https://drive.google.com/file/d/0B9PEriRP9nMtVFk2dWJmbko2MzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B034_dPJNj8FbnUtUk93OUp4blk&usp=sharing
Per vostra
informazione
Il TRUST secondo il
DIRITTO CANONICO
- Articolo 189 -
TRUST
Canon 4585
(collegamento)
Tutti i TRUST,
Enclosure e altri
dispositivi legali
di una simile
funzione, ma nome
diverso posseduto,
controllato,
amministrato o
detenuto da
Religioni e Culti
che sono stati
costituiti prima del
2006 sono con la
presente cessati,
con tutte le
proprietà e beni
restituiti alla
Society of One
Heaven a meno che
tali beni e beni non
siano conformi al
Patto sacro Pactum
De Singularis Caelum
.
Canon 4586
(collegamento) - In
accordo con il Ritus
Probatum promulgato
su Ucadia
Tempo E8: Y3210:
A35: S3: M12: D4 [12
giugno 2011] a tutti
e tre i Papi del
Culto Romano
riguardanti il Trust
di nome Romanus
Pontifex, questo
trust è stato
legalmente e
completamente,
sciolto, terminato e
ridistribuito in
conformità con il
più Patto sacro De
Singularis Caelum.
Pertanto, anche
l'ufficio del Romano
Pontefice associato
al Trust è stato
sciolto.
Canon 4587
(collegamento)
Come la fiducia
Romanus Pontifex è
stato legittimamente
sciolta, a qualsiasi
diritto sul beni
immobili incluso ma
non limitato alla
terra, mare, aria,
uomo, donna e
l'altro più alto
fine vita sono stati
anche disciolto.
Pertanto, qualsiasi
Trust, strumento,
atto, sistema
fondato su tali
presunzioni sono
anche nulli.
Canon 4588
(collegamento)
In conformità con il
Ritus Probatum
Regnum promulgato su
Ucadia Time E8:
Y3210: A48: S4: M17:
D3 [15 agosto 2011]
a tutti e tre i Papi
del Culto Romano
riguardanti il Trust
denominato Aterni
Regis, questa
fiducia è stata
legalmente e
completamente,
sciolto, terminato e
ridistribuito in
conformità con il
più sacro Patto di
Singularis Caelum.
Pertanto, anche
l'ufficio del Romano
Pontefice associato
al Trust è stato
sciolto.
Canon 4589
(collegamento)
Poiché il Trust
Aterni Regis è stato
sciolto legalmente,
anche tutte le
rivendicazioni su
proprietà reali e
personali, incluse
ma non limitate a
terra, mare, aria,
uomini, donne e
altre forme di vita
superiore, sono
state sciolte.
Pertanto, qualsiasi
trust, strumento,
atto, sistema
fondato su tali
presunzioni sono
anche nulli.
Canon 4590
(collegamento)
In accordo con il
Ritus Verum noto
anche come "The 144
Truths" promulgato
su Ucadia Time E8:
Y3210: A63: S4: M6:
D5 [31st Ottobre
2011] a tutte le
persone in tutto il
mondo riguardanti il
Trust noto come
Convocazione e tutte
le precedenti
corrispondenze e
scrive, questa
fiducia e tutti i
trust rivendicati
dal Culto Romano e
dalla nobiltà
veneziana sono stati
legittimamente e
completamente,
sciolti con tutte le
proprietà e i
diritti trasmessi
alla Società del
Cielo Unico.
PROMEMORIA
Ricordate che dovete
SOTTRARRE allo
stato,
l'amministrazione
delle FINZIONI
PERSONE GIURIDICHE
che hanno il COD.
FISCALE, sia vostre,
che quelle dei vs
figli !.... ed
assumere voi stessi
l'amministrazione
delle Persone
fisiche umane e
delle FINZIONI
PERSONE GIURIDICHE
dei vostri figli
minori !
Solamente
così
sarete LEGALMENTE al
riparo di qualsiasi
azione fatte dal
CRIMINALE stato e
dei loro accoliti,
per qualsiasi
problema....ma non
sarete al riparo
dalle violenza
fisica fatta su di
voi che lo stato
attraverso, vigili,
polizia,
carabinieri, GdF,
Eurogenfor, ecc....
può effettuare, ma
potrete denunciare
quei soggetti che si
sono prestati alla
violenza e chiedere
anche a loro i danni
subiti !
La
Sovranità individuale, Esistenza in
vita, Legale Rappresentanza (L.R.) e
segregazione della propria FINZIONE
PERSONA GIURIDICA e quella dei
propri Beni (anche figli minori) in
esso ed altro ancora, nel
Proprio Trust° estero, sono in esso
definite ed indicate ed inoltre
molto ben illustrate nella
successiva
Pagina la 4. Tutto è
incluso in esso.
TESTO della Direttiva/normativa
relativo alla protezione delle
Persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE
(regolamento generale
sulla protezione dei dati)
Ricordatevi: se dovete autenticare
le vs firme sui vostri documenti,
andate in COMUNE ove abitate, costa
meno
(€16,50) che dal notaio, oppure in
un altro COMUNE, ma della PROVINCIA
ove avete il domicilio legale
Se dovete/volete fare l'Apostilla
dell'Aja, in PREFETTURA, alcune
prefetture affermano che accettano
SOLO le autentiche che provengono da
Notai oppure dai COMUNI della
provincia gestita dalla PREFETTURA
della provincia, altrimenti non ve
la fanno....(vedi
ora il punto qui sopra Nota Bene,
che annulla questa necessità) anche
se sarebbero obbligati a farlo,
perché non vi sono disposizioni di
legge sul fatto che la PREFETTURA
possa rifiutarsi per una
autenticazione effettuata in un
COMUNE fuori dalla provincia gestita
dalla stessa; comunque per evitare
storie inutili con i
funzionari....., seguite queste
semplici indicazioni.
Apostille Prefettura
Si apostillano in Prefettura i documenti rilasciati
dai Comuni italiani, dalle Camere di Commercio,
dalle Università pubbliche, dalle Scuole, dai
Ministeri. In generale, si può affermare che gli
atti non emessi da autorità giudiziarie sono
apostillati in Prefettura, mentre per gli atti
giuridici è competente la Procura della Repubblica .
A titolo esemplificativo e non esaustivo, in
Prefettura si appone la Apostille sui seguenti
documenti:
- Certificati emessi dal Comune
- Visure Camerali munite di firma olografa,
rilasciate dalla Camera di Commercio
- Certificati di Laurea emessi dalle Università con
firma del responsabile
- Pagelle rilasciate da scuole pubbliche italiane
(previa copia conforme all’originale).
- Certificati emessi da un Ministero italiano.
Affinché la Prefettura italiana possa procedere con
l’apostillazione del documento è imprescindibile
pertanto che sull’atto risulti la firma olografa
(firma apposta su carta e non elettronica) e che a
firmare l’atto sia stato un funzionario pubblico con
firma depositata.
Territorialità
Inoltre, c’è un vincolo territoriale: è importante
che ad apostillare un documento sia l’Ufficio
Territoriale del Governo e cioè la Prefettura
presente nello stesso territorio in cui è presente
l’ente che ha rilasciato i documenti.
Ad esempio, su un certificato di nascita rilasciato
dal Comune di Roma, la Prefettura di Milano non può
apporre l’Apostilla; deve essere per forza la
Prefettura di Roma ad applicarla perché è solo lì
che la firma è riconosciuta.
Cosa si fa se il certificato è rilasciato in una
città lontana da dove si vive e non è comoda la
Prefettura di quella città ?
In quel caso, si può procedere a fare una copia
conforme all’originale nella città dove si vive (in
Comune o da un Notaio) e poi portare la copia presso
la Prefettura locale (Ufficio Territoriale del
Governo) per la Apostilla.
Apostille Procura della Repubblica presso il
Tribunale
Per alcune tipologie di atti non è competente il
Prefetto o l’Ufficio Territoriale del Governo, ma la
Procura della Repubblica presso il Tribunale della
città o della provincia in cui il certificato è
rilasciato.
La Procura della Repubblica è competente per
apostillare i seguenti documenti:
- Certificato del casellario
- Certificato carichi pendenti
- Atti sottoscritti da un funzionario del Tribunale
- Atti notarili
- Traduzioni asseverate
https://www.tecnitrad.it/apostille/
Promemoria:
Fate
una letterina
(vedi al
Bozza qui sotto)
di accompagnamento che consegnate al
funzionario/impiegato della
PREFETTURA:
Vi ricordo e preciso che,
se compare il mio Nome e Cognome, in
detto documento da autenticare
(autentica di firma od Apostilla),
esso DEVE essere scritto Solo ed
Unicamente nella forma grafica
scritta come ben evidenziato nella
firma inserita nel documento stesso
o che firmo davanti a lei, e cioè
cosi: Nome e Cognome, come appunto
vanno scritti Nome e Cognome
in Italiano e nelle varie lingue del
mondo e cioè Maiuscolo solo la prima
lettera delle parole e le altre
lettere in minuscolo.
Ogni altra forma scritturale di
grafia non scritta il tale modo,
vien rifiutata e rigettata.
Perciò se è necessario indicare il
mio Nome e Cognome scrivetelo come
richiesto
Vi ringrazio dell’attenzione e spero
di ritirare il documento come
richiesto dal sottoscritto ed
anche
dalla legislazione internazionale.
(Nome e Cognome)
ATTENZIONE
Autentica di firma in Comune
Dispositivo: Art. 2703 del Codice
Civile: “L'autenticazione
(della firma) consiste
nell'attestazione da parte del
pubblico ufficiale che la
sottoscrizione è stata apposta in
sua presenza. Il pubblico ufficiale
deve previamente accertare
l'identità della persona che
sottoscrive”.
Vedere la Legge sull'autentica di
Firma;
..essa afferma che l'autentica della
firma autentica solo ed unicamente
la Firma e quindi la forma grafica
di essa, ma NON autentica il
contenuto del documento ove è
apposta la Firma e questa DEVE
essere confermata con un Timbro od
un allegato nel quale il vostro Nome
e Cognome DEVE essere scritto e
riportato esclusivamente nella forma
grafica disegnata (Firma) sul
documento cioè come si scrive in
italiano il proprio Nome e Cognome,
cioè in alternato Maiuscolo la prima
lettera delle due parole (Nome e
Cognome), se l'autentica non riporta
la forma grafica esatta della vostra
Firma essa NON ha valore legale.
Fate attenzione che in molti COMUNI
i loro impiegati fanno i finti tonti
sull'autentica della Firma,
dicendovi che non autenticano il
contenuto del documento, ma la legge
è chiara, si tratta di sola
autentica di Firma e basta e non
dell'autentica del contenuto del
documento.
Questo perché hanno ricevuto
circolari dal ministero: vedi
una di queste in PDF
Comunque ricordatevi: l'Autentica
delle Firma non è obbligatoria per
le Autocertificazioni, basta
accludere un documento di identità
della FINZIONE PERSONA GIURIDICA
della quale siete i
Trustee/amministratori.
Fonti
→
Codice Civile
→
LIBRO SESTO - Della tutela
dei diritti
→
Titolo II - Delle prove
→
Capo II - Della prova
documentale
→
Sezione II - Della
scrittura privata
Per
vostra informazione questo dice la LEGGE sulle
autentiche di firma:
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione
autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione
consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identità della persona
che sottoscrive.
L'Ufficiale di Anagrafe non ha competenza in
merito al contenuto delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà che rimangono
in capo al dichiarante e si limita ad
autenticare la sottoscrizione verificando che il
contenuto del testo riguardi stati, qualità
personali o fatti a diretta conoscenza
dell'interessato.
L'autentica di firma è un'attestazione che viene
resa da un pubblico ufficiale e che testimonia
che la sottoscrizione in calce ad un qualsiasi
documento (ovvero la firma del documento stesso)
è stata apposta in sua presenza dopo averne
accertato l'identità della persona che ha
sottoscritto il documento.
Per autenticare la firma solo se ancora
prescritta occorre presentarsi personalmente con
un documento di riconoscimento valido.
L'autenticazione della firma avviene davanti al
segretario comunale o altro dipendente
incaricato a ricevere la documentazione, che
attesti che la firma è stata apposta in sua
presenza, dopo essersi accertato dell'identità
della persona che sottoscrive il documento.
Autentica notarile ed amministrativa
Bisogna sapere che esistono
due tipi di autentiche di firma: una detta
notarile ed una amministrativa. Esistono quindi
due tipi di autentiche che cambiano in base al
soggetto che le compie: a seconda dunque che sia
un notaio o un Sindaco o un cancelliere o un
segretario comunale si avrà un'autentica con un
nome diverso. Per l'autentica notarile o
amministrativa, comunque, va detto che la
funzione è la stessa: autenticare che la firma
apposta in calce ad un documento (il cui tipo
deve essere uno di quelli visti in precedenza)
sia autentica dopo averne debitamente verificato
l'identità da parte di chi rilascia
l'autenticazione.
L'autentica della firma va richiesta al Comune
in cui si trova la persona che deve firmare,
anche se diverso da quello di residenza.
È possibile fare autenticare la propria firma
presso ogni Comune: il sottoscrittore apporrà la
propria firma sul documento davanti a un
dipendente incaricato dal Sindaco, il quale, a
sua volta, apporrà un timbro che ne attesta
l'autenticità.
Il dipendente del comune che rifiuta di farlo,
può essere denunciato per omissioni in atti
d'ufficio e per abuso di potere...
Fare APOSTILLE (Apostilla) dell'AJA sul proprio
documento, in Prefettura od in Tribunale.
Elenco delle nazioni del mondo che vi hanno
aderito - PDF
Apostille: "E’ in vigore
tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione
dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo
tra essi, la legalizzazione. Ogni Paese aderente
indica quali sono le autorità competenti a
rilasciare l’Apostille.
L'Apostille
non è necessaria quando il Paese da cui proviene
l’atto straniero ha aderito ad una convenzione
internazionale, bi- o pluri-laterale che la
esclude.
Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e
le autorità competenti a rilasciare l’Apostille":
https://www.miur.gov.it
Apostille:
In Italia la legalizzazione dei documenti
spetta, generalmente, alla Prefettura.
Solo i documenti firmati dai notai, dai
funzionari di Cancelleria e dagli ufficiali
giudiziari non sono legalizzati dalla
Prefettura, ma da un altro organo: la Procura
della Repubblica.
La legalizzazione e l' Apostille di per sé non
hanno scadenza
- I documenti che vengono
fatti o che devono avere validità in uno dei
Paesi della Convenzione riguardante l'abolizione
della legalizzazione di atti pubblici stranieri
(L’Aja, 05/10/1961), devono avere l'Apostilla.
- L'Apostilla sostituisce la legalizzazione.
- L'Apostilla è un'annotazione,
con un timbro specifico,
messa sul documento originale
Chi
proviene da uno degli Stati della Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, deve andare
dall'autorità interna competente, scelta da ogni
Paese aderente, e farsi mettere l'apostille.
Gli Stati che aderiscono alla
Convenzione dell'Aja
del 1985 e
sua applicazione,
sostituiscono la legalizzazione degli atti che
rientrano nel suo ambito di applicazione e che
devono essere prodotti sul suo territorio, con
l’apposizione della c.d. Apostilla. Quest’ultima
consiste in un’annotazione, rigidamente conforme
al modello allegato alla Convenzione, che va
apposta sull’originale del certificato straniero
da parte dell’Autorità estera indicata come
competente dalla legge di ratifica della
Convenzione.
Di conseguenza, se un cittadino straniero di un
Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aja
deve far valere in Italia un certificato (es.
certificato di nascita),
potrà recarsi presso l’Autorità competente nel
proprio Stato, designata dall’atto di adesione
alla Convenzione, per ottenere l’Apostilla.
Il documento apostillato viene riconosciuto in
Italia in quanto anche l’Italia ha ratificato la
Convenzione dell’Aja e dunque, in base alla
legge italiana, quel documento deve essere
ritenuto valido.
L’Apostille, come la legalizzazione, ha la
funzione di attestare la veridicità della
sottoscrizione e della qualifica legale del
pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato
il documento, nonché l’autenticità del sigillo o
del timbro apposto sull’atto.
La
Convenzione dell'Aja
del 1985 e
sua applicazione
agli atti pubblici stranieri, tra i quali
rientrano, ad esempio: i documenti rilasciati da
un’autorità o da un funzionario dipendente da
un’Amministrazione del Paese estero, i documenti
amministrativi, gli atti notarili e le
dichiarazioni ufficiali indicanti la
registrazione, il visto di data certa e
l’autenticazione di firma apposti su atti
privati.
L’Apostille permette quindi di evitare la
legalizzazione di documenti di vario genere, che
di frequente riguardano i rapporti di parentela
ed i legami familiari, ma può essere apposta
esclusivamente su documenti predisposti
all'estero, da Stati aderenti alla Convenzione
dell’Aja. Invece i documenti eventualmente
rilasciati in Italia dall'Autorità consolare dei
medesimi Paesi, sono soggetti alla procedura di
legalizzazione presso la Prefettura competente.
E'
possibile verificare le Autorità dei Paesi
firmatari la Convenzione dell'Aja competenti al
rilascio delle Apostille collegandosi al
sito internet qui linkato.
Il timbro obbligatorio che sostituisce la
legalizzazione – vedi
QUI il modello del timbro Apostille - PDF
Sarebbe più opportuno
avere una postilla anche da parte di un ente
Extra EU.
Per dare ulteriore
valore ai vostri documenti potete se volete,
aggiungere la postilla:
Registrato all'AJA (ed
inviategli una copia apostillata) copia, ma essa
vale solo per i paesi firmatari di detta
convenzione: UE/AIA
La postilla registrata in un qualsiasi paese
aderente alla UE, è accettata anche come
reciprocità, fra tutti gli aderenti/firmatari,
alla e della
Convenzione dell'Aja
del 1985 (sua
applicazione).
L'ufficio dell'Aja
richiede scrivendogli cosi:
....Si
invita codesto spettabile Ente (il mittente, il
vostro Trust° estero) ad inviare il tutto per
competenza alla AMBASCIATA CONSOLARE ITALIANA,
usare la seguente PEC:
amb.laja.consolare@cert.esteri.it
(esclusivamente per PEC, Posta Elettronica
Certificata), ove il Console nel rispetto del
diritto internazionale è superiore al magistrato
o presidente di qualsiasi tribunale, e prenderà
in consegna i vostri documenti Apostillati in
Prefettura e li invierà ufficialmente ai loro
uffici competenti, se compie correttamente il
suo dovere....
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MODALITA'
per le spedizioni delle vostre PEC: inserite
all'interno della stessa mail, le lettere che
inviate ed aggiungete come allegato, la stessa
lettera firmata, ma in PDF come allegati e lo
stesso testo senza la firma, anche nella parte
del testo normale della mail, aggiungete
l'oggetto e inviate la PEC. Se la spedite via
R/R postale, dovete inviarla senza busta in
forma di Plico attraverso UNEP !
Nota bene: se
decidete di Spedire il documento completo del
Trust estero, via PEC + e.mail (ove indicato), o
via Posta preparatelo in Plico R/R, cosi
avrete la ricevuta del ricevimento da parte del
destinatario, ma cosi si perdono tutti i links
indicati nel Documento del Trust estero, che
rimangono se spedite via PEC.
Se la spedite via
posta che esso, plico, sia inviato a mezzo dei
Messi Ufficiale (UNEP) del tribunale
di........pagando la cifra richiesta per la
consegna ai destinatari, cosi i vs documenti
divengono documenti Ufficiali....
Inviarne copia con
lettera di presentazione anche all'ambasciata
dello stato nel quale si vive che in genere è
nella capitale dello stato stesso, come indicato
in testa fra i destinatari.
IMPORTANTE, sul come fare
per inviare documenti via R/R o PEC oppure via
UNEP
https://www.studiocataldi.it/articoli/30949-atti-giudiziari-e-raccomandate-i-nuovi-moduli.asp
http://www.forumpa.it/pa-digitale/documenti-il-futuro-europeo-della-pec-necessarie-nuove-regole-tecniche
I servizi
elettronici di recapito certificato hanno
comunque degli effetti giuridici a livello degli
Stati membri della UE in conformità all’articolo
43 dell’eIDAS.
Ai dati
inviati e ricevuti mediante un servizio
elettronico di recapito certificato non
possono essere negati gli effetti giuridici
e l’ammissibilità come prova in procedimenti
giudiziali per il solo motivo della loro
forma elettronica o perché non soddisfano i
requisiti del servizio elettronico di
recapito certificato qualificato. I dati
inviati e ricevuti mediante servizio
elettronico di recapito certificato
qualificato godono della presunzione di
integrità dei dati, dell’invio di tali dati
da parte del mittente identificato, della
loro ricezione da parte del destinatario
identificato e di accuratezza della data e
dell’ora dell’invio e della ricezione
indicate nel servizio elettronico di
recapito certificato qualificato.
Quando volete certificare i vostri documenti affinché
divengano ATTI
PUBBLICI ed abbiano
ancora più valore
anche in giudizio,
dovete utilizzare
questo Iter:
Nei vostri documenti
inserite questa
frase: "questo
documento deve
essere esposto nell'
'Albo Pretorio on
line' nel sito) del
COMUNE" (ove viene
protocollato e
registrato), in
quanto ha una
valenza giuridica e
di visibilità
migliore che il
cartaceo.
Spedite i vostri
documenti firmati
timbrati ed
apostillati, a mezzo
UNEP:
Preparate il Plico od i vari plichi da spedire con i
vari destinatari e
recatevi all'Ufficio
notificazioni,
esecuzioni e
protesti (in sigla,
UNEP) che è
l'ufficio presente
presso i Tribunali e
le Corti italiane
all'interno del
quale prestano
servizio, tra gli
altri, anche gli
Ufficiali Giudiziari
(noti anche come
messi notificatori),
i quali li
consegneranno
ufficialmente come
“atti pubblici”, ai
vari destinatari.
Così i vostri
documenti divengono
pubblici e
dovrebbero anche
essere, se lo
indicate dentro i
documenti,
pubblicati a tutti
gli effetti,
nell’albo del
Comune.
Una precisazione,
messi notificatori e
ufficiali giudiziari
non sono la stessa
cosa.
I primi possono solo
notificare (anche un
vigile può essere un
messo notificatore),
mentre i
secondi, oltre a
svolgere le funzioni
del messo
notificatore, si
occupano di tutto il
resto dell'iter,
comprese le
esecuzioni forzate.
SAPPIATE CHE l'Art.
28 della
Costituzione:
I funzionari e i
dipendenti dello
Stato e degli enti
pubblici sono
direttamente
responsabili,
secondo le leggi
penali, civili e
amministrative,
degli atti compiuti
in violazione di
diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti
pubblici [cfr. art.
97 c. 2]
Denuncia legale, del personale che lavora per le
Istituzioni, per
violazione dei
doveri d'ufficio,
Art. 74 DPR
445/2000, comma 1:
1. Costituisce
violazione dei
doveri d'ufficio la
mancata accettazione
delle dichiarazioni
sostitutive di
certificazione o di
atto di notorietà
rese a norma delle
disposizioni del
presente testo
unico.
CODICE PENALE -
Dispositivo
dell'art. 328
Il pubblico
ufficiale o
l'incaricato
di un pubblico
servizio,
che indebitamente rifiuta (1) un atto
del suo ufficio (2)
che, per ragioni
di giustizia o
di sicurezza
pubblica, o
di ordine pubblico o di
igiene e sanità,
deve essere compiuto
senza ritardo,
è punito con la
reclusione da sei
mesi a due anni.
Fuori dei casi
previsti dal primo
comma, il pubblico
ufficiale o
l'incaricato di un
pubblico servizio,
che entro trenta
giorni dalla
richiesta di chi vi
abbia interesse non
compie l'atto del
suo ufficio e non
risponde per esporre
le ragioni del
ritardo, è punito
con la reclusione
fino ad un anno o
con la multa fino a
milletrentadue euro.
Tale richiesta deve
essere redatta in
forma scritta ed il
termine di trenta
giorni decorre dalla
ricezione della
richiesta stessa (3).
CODICE PENALE - Art.
328 – 2° comma
Il Pubblico
Ufficiale o
l’incaricato di un
pubblico servizio è
per legge obbligato,
entro 30 giorni
dalla richiesta di
chi vi ha interesse,
a compiere l’atto
del suo ufficio, ed
esporre le ragioni
dell’eventuale
ritardo nel
riscontro.
CODICE PENALE - Art.
357-358-359
A quanto sopra è
obbligato il
pubblico ufficiale,
la persona
incaricata di
pubblico servizio
e/o la persona
esercente servizi di
pubblica necessità.
CODICE PENALE - Art.
da 476 a 493bis
Note
(1) Il comma primo
disciplina il reato
di rifiuto di atti
urgenti, la cui
rilevanza è limitata
a tassative ragioni
d'urgenza di
compiere l'atto tra
cui rientrano ad
esempio i sequestri
obbligatori
amministrativi, la
confisca
amministrativa, gli
ordini di
distruzione degli
immobili abusivi,
gli ordini di
scioglimento delle
manifestazioni
vietate, la
sospensione e la
revoca della patente
di guida, gli ordini
di non circolare su
determinate strade.
Questo dunque si
consuma quando
l'inerzia ha
compromesso
l'adozione efficace
dell'atto urgente.
In merito
all'urgenza parte
della dottrina
ritiene che occorra
distinguere tra
termine perentorio
in cui si ha una
vera e propria
omissione e termine
ordinatorio in cui
si avrebbe mero
ritardo, in quanto
l'atto può essere
ancora compiuto e
può esplicare i suoi
effetti tipici.
(2) Rilevano solo
gli atti esterni e
quelli a rilevanza
esterna, non invece
gli atti interni
cosiddetti
organizzativi.
(3) Il comma secondo
punisce invece la
condotta
di omissione non
motivata di atti
richiesti. Questa
ovviamente non si
realizza qualora il
procedimento si sia
concluso senza
adozione espressa
dell'atto in virtù
del
silenzio-assenso,
previsto all'art.
20, comma 1, della
l. 7 agosto 1990, n.
241. Dunque perché
vi sia omissione è
necessario il
ricorrere di tre
requisiti: la
richiesta formale
dell'interessato, il
mancato compimento
dell'atto entro 30
giorni dalla
ricezione della
richiesta (termine
previsto dalle norme
amministrative) e la
mancata esposizione
dell'interessato,
nello stesso
termine, delle
ragioni del ritardo.
Promemoria:
vedi:
-
Nome, Prenome,
Cognome
- PDF
-
Sentenza Italiana
sul come scrivere il
Nome ed il Cognome,
distinguendo la
persona fisica dalla
FINZIONE GIURIDICA
-
Sentenza, Bambina
nata senza debito
-
Denuncia di nascita
dello stato
-
FINZIONE GIURIDICA è
il Certificato di
nascita
-
Sentenza nome e
cognome NON in
maiuscolo
DIRITTI e NOZIONI
sui TRUST
Ricorrendo al
Diritto
internazionale, che
secondo la prassi è
gerarchicamente
fonte superiore alle
leggi della
Repubblica
Italiana(ved. nota
qui sotto B)
l’individuo “ex
nihilo ens legis”
(vale a dire -dal
nulla, di legge-)
trasformato in
un’astrazione, una
FINZIONE PERSONA
GIURIDICA per mezzo
del Certificato di
nascita
istituito strumentale
al Sistema, in
quanto l’amministra
totalmente esso.
Nota B: L’articolo
10 comma 1 della
Carta Costituzionale
dispone che
l’ordinamento
giuridico si adatti
automaticamente alle
norme del diritto
internazionale
generalmente
riconosciute, in
quanto tali norme
sono considerate
parte integrante del
diritto della
Repubblica.
SINTESI
-
L’AUTOCERTIFICAZIONE
della QUALITÀ di
LEGALE
RAPPRESENTANTE
(D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, Art. 46
lettera u) è un atto
pubblico che fa
prova legale,
enuncia “stati,
qualità personali o
fatti a diretta
conoscenza
dell’interessato, ed
in più esprime la
volontà di azionare
determinate condotte
o atti. Di tale
autocertificazione,
in Diritto civile,
la fidefacienza
(veridicità) è
requisito
imprescindibile
perché si possa
considerare atto
pubblico (Art. 2699
c.c., Art. 483
c.p.).
- De facto, detta
autocertificazione
realizza se inserita
in un Jersey Trust
Autodichiarato così
vincolando ex novo
al beneficiario i
beni (beni materiali
+ beni giuridici
come ad es. le
FINZIONI PERSONE
GIURIDICHE o
Fictio iuris)
anteriormente
intestati alle
fictio iuris ed
amministrate se
sottratte allo stato
ed inserite nel
Truste Jersey, dal
Trustee – Legale
Rappresentante.
La “segregazione dei
beni” è aspetto
saliente ed
essenziale del Trust
e, secondo l’art. 11
della Convenzione de
L’Aja costituisce
l’effetto minimo del
riconoscimento di un
Trust costituito in
conformità della
legge che lo regola,
in questo caso la
Trust Law del
Jersey.
I beni conferiti al
fondo in Trust,
dunque, sono
SEGREGATI, vale a
dire non
appartengono più, né
al Settlor/Disponente,
né al Trustee e
l’effetto
segregativo trova
legittimazione nella
stessa Convenzione
de L’Aja del
01/07/1985
ratificata
dall’Italia con la
Legge 09/10/1989, n.
364 entrata in
vigore il 01/01/1992.
La caratteristica
più rilevante del
Trust è che i beni o
i diritti oggetto
dello stesso non
vengono trasferiti,
ma concretizzano la
sola apposizione di
un vincolo di
destinazione del
patrimonio del
Settlor/Disponente:
i beni costituiscono
un patrimonio
separato, isolato da
quello del Trustee,
inattaccabile dai
suoi creditori,
poiché sono assenti
formali effetti
traslativi.
Due sono le
condizioni per cui i
beni non possono
essere aggrediti dai
creditori del
Settlor/Disponente,
seppure tali cespiti
siano “usciti” dalla
sua sfera di
appartenenza, a
seguito del
trasferimento al
trustee:
- che il
conferimento in
trust sia ben
anteriore al decreto
ingiuntivo per
insolvenza
debitoria;
- di non essere in
presenza di debitore
esecutato e
sottostante ad un
procedimento di
esecuzione forzata
come il
pignoramento.
AVVERTENZE per
il Lettore poco
esperto in materia
Il "cittadino" è
prettamente
obbligato alla
“venerazione del
Diritto positivo
imperante”,
soggiogato com’è
alla potestà
giudiziale della
legittima autorità
statuale
territoriale
indicata nel Trust
stesso, ne risulta
meccanicamente
sottomesso.
Lo scopo di questo
articolo non è
quello di istigare
la sovversione,
casomai è quello di
suscitare una certa
curiosità volta a
valutare se non vi
sia qualcosa che
possa meritare la
nostra disobbedienza
legittima, al
cospetto ed in forza
della Dichiarazione
Universale dei
Diritti Naturali e
di quelli dell’Uomo.
Quindi NULLA di
illegale, anzi in
forza di Legge !
Che
COSA PUÒ ESSERE
OGGETTO di un TRUST
?
I beni che fanno
parte di un
patrimonio familiare
o aziendale o parti
di essi possono
entrare in un TRUST,
come a puro titolo
di esempio: titoli
di credito, conti
bancari e somme di
denaro, azioni,
quote di società
immobiliari,
preziosi ed opere
d’arte, quote di
fondi comuni
d’investimento,
azioni quotate in
Italia o all’estero,
immobili, terreni,
auto, barche, aerei,
macchinari,
ecc.
Inoltre, in un Trust
può entrare sia la
piena proprietà, sia
la nuda proprietà di
un bene.
I TRUST INTERNI:
AMMISSIBILITÀ in
ITALIA.
Con il recepimento
della convenzione
dell’Aja del 1°
luglio 1985,
ratificata in Italia
con legge 16 ottobre
1989, n. 364,
entrata in vigore
dal 1° gennaio 1992,
l’istituto del TRUST
è stato formalmente
accettato
nell’ordinamento
italiano, ne
discende l’ormai
pacifica
trascrizione dei
beni ricompresi nel
TRUST al trustee
proprio per rendere
concreto l’effetto
SEGREGATIVO
(circolare Agenzia
delle Entrate del 22
gennaio 2008, n. 3)
essenza del TRUST,
che altrimenti
risulterebbe
inopponibile a
terzi.
La legge regolatrice
può essere, sia
quella del modello
inglese, sia quella
del modello
internazionale,
ossia emanata negli
ultimi quindici anni
da numerose ex
colonie britanniche
sedi di centri
finanziari
internazionali
(Jersey, Guernesey,
Isola di Man, Malta,
Isole Cayman,
Bermude, Bahamas),
ovvero quella del
modello dei paesi di
civil law, come ad
esempio i paesi
sudamericani, il
Licthenstein (treuhand),
il Principato di
Monaco, S. Marino e
Israele.
Una volta che avete
preparato il vostro
Trust° estero,
DOVETE, se avete
inserito in esso i
vostri beni
mobili ed immobili,
(con Allegato1, od i
vostri figli
nell'Allegato 2,
come indicato nel
Trust° estero
stesso), oltre
alla vostra FINZIONE
PERSONA GIURIDICA
con relativo COD.
FISCALE n°.........,
comunicare al PRA
(Pubblico Registro
Automobilistico,
Nautico, Aereo) ed
alla Conservatoria
del Registro
Immobiliare, cioè il
Catasto (per Terreni
ed Immobili), che il
bene è stato
disposto, conferito
e segregato nel
Trust° estero
(COGNOME e NOME).
Gli enti statali per
Legge DEBBONO
obbligatoriamente
aggiungere una
postilla nel loro
data base: bene
segregato nel Trust
estero (COGNOME e
NOME), notificato
il.....
Inviate al PRA,
Conservatoria del
Registro
Immobiliare, cioè il
Catasto, (o per
acquisti o vendite
da Notaio) solo la
prima/seconda pagina
del vostro Trust
quella che termina
con:
- Questo Documento è
da pubblicare negli
Albi Pretori dei
vari enti
destinatari,
.....aggiungendovi
una lettera di
accompagnamento con
la quale chiedete di
variare il
nominativo del
conferimento del
bene (del quale
dovete indicare
tutti i dati, come
da Allegato 1) dalla
FINZIONE PERSONA
GIURIDICA al nuovo
nominativo del
Trust° estero (sotto
Trust Law, Jersey).
Se non rispondono
entro 8 giorni dalla
vostra richiesta
della annotazione
del conferimento e
segregazione nel
Trust dei beni in
esso, dovete andare
da un Notaio,
depositare presso di
esso il documento
del Trust°
comprendente gli
Allegati 1 e se
necessario anche il
2, e chiedergli di
comunicare lui
stesso ai vari enti
(Catasto, PRA, AG.
ENTRATE spa) che i
beni sono stati
conferiti e
segregati nel vostro
Trust° estero ed il
Notaio lo deve
confermare con
apposito documento o
se volete, in
aggiunta dentro nel
documento del Trust
stesso (anche
sull'Allegato 1), in
quanto voi siete il
Trustee del Trust°
estero.
Questa Notifica agli
enti indicati,
conferirà al
documento del Trust
estero, maggior
riconoscimento al
contenuto del
documento stesso.
IMPORTANTE e per
vostra informazione:
Leggete l'Art. 10
della Costituzione:
http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
Riconoscimento dei
Trattati e delle
Convenzioni fra gli
stati del mondo,
come debbono essere
recepiti
vedi:
Convenzione di
Vienna sul diritto
dei Trattati,
conclusa a Vienna il
23 maggio 1969,
Approvata
dall’Assemblea
federale il 15
dicembre 1989 .
- Istrumento
d’adesione
depositato dalla
Svizzera il 7 maggio
1990, Entrata in
vigore per la
Svizzera il 6 giugno
1990
Ecco il
Riconoscimento dello
stato Italiano per
il Trust estero:
Legge 16 ottobre
1989, n. 364:
Ratifica ed
esecuzione della
convenzione sulla
legge applicabile ai
trusts e sul loro
riconoscimento,
adottata da L'Aja il
1° luglio 1985
- PDF
(Pubblicata nel
Suppl. Ord. alla
G.U. n. 261 del 8
novembre 1989)
Gli Stati firmatari
della presente
Convenzione,
considerando che il
trust è un istituto
peculiare creato dai
tribunali di equità
dei paesi della
Common Law, adottata
da altri paesi con
alcune modifiche,
hanno convenuto di
stabilire
disposizioni comuni
relative alla legge
applicabile al trust
e di risolvere i
problemi più
importanti relativi
al suo
riconoscimento;
hanno deciso di
stipulare a tal fine
una Convenzione e di
adottare le seguenti
disposizioni: vedi
PDF sopra indicato.
-https://www.quagliarella.com/riconosciuta-la-validita-del-trust-autodichiarato/?fbclid=IwAR1dJeTS6mkadFlYMFEl-e30GYPK-tIDBoFKJCogbpZyeFC7YHEAKv3etZY
In sintesi:
- riconosce
legittima la scelta
della Legge di
Jersey come legge
regolatrice di un
trust autodichiarato;
- dichiara che la
segregazione dei
beni conseguente
all’istituto del
Trust interno
autodichiarato
resiste al
pignoramento
effettuato
posteriormente.
La segregazione dei
beni li rende non
suscettibili di
pignoramento da
parte dei creditori
personali del
disponente – trustee,
che ha istituito il
trust. Nel caso in
concreto un
creditore del
disponente trustee
aveva pignorato i
beni del TRUST dopo
la sua istituzione,
quindi è nullo il
pignoramento.
Qualche info sui
TRUSTs Italiani:
https://it.wikipedia.org/wiki/Trust
https://www.altalex.com/documents/news/2014/02/17/il-trust-e-la-tutela-del-patrimonio-familiare
https://www.notaio-busani.it/it-IT/legge-trust-Italia-notaio.aspx
https://www.magistraturaindipendente.it/listituto-del-trust-e-la-legge-denominata-dopo-di-noi.htm
Continua da ed in:
Sovranità Individuale
+
Sovranità Individuale - 1
+
Sovranità Individuale - 2 +
Sovranità Individuale - 4 (LR, Sovranità ed E.V.) +
Sovranità Individuale - 5 (notifiche ed altro) +
Sovranità Individuale - 6 +
Sovranità Individuale - 7
+
Documenti sulla Sovranità
DICHIARAZIONE delle NAZIONI UNITE sui Difensori dei
Diritti Umani
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